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Ordinanza — n. 19186/2026 — snpen AI generated

Italian court dismisses appeal against insurance fraud conviction for lack of specific legal grounds.

Case Number Ordinanza — n. 19186/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 124 of the Penal Code and failed to declare the complaint time-barred. The court rejected these claims as manifestly unfounded and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Legislator headnote

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Art. 124 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack specific merit, as they merely reproduce arguments already congruently examined and rejected by the appellate court.

Keywords

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criminal appeal inadmissibility Article 124 Penal Code manifestly unfounded grounds repetitive arguments court costs and fine

Cited Legislation

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Art. 124 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Jeguirim; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 124 cod.
art. 124 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Jeguirim; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen.
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Full text

posto da: JEGUIRIM AHMED nato a LATINA il 04/08/1993 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Jeguirim; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per la tardività della querela, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, ove si è specificato come la compagnia assicurativa avesse avuto piena contezza della frode solo all'esito della relazione ispettiva, rispetto al cui ricevimento la querela risulta tempestivamente proposta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli 026 wrr 111,..ìi 1