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Ordinanza — n. 19178/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to deceased lawyer's death preventing further defense.

Case Number Ordinanza — n. 19178/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal inadmissible because the defense lawyer's death rendered further defensive activity impossible before the hearing date. The appellant's arguments regarding liability were deemed generic as they failed to address the appellate court's reasoning or the victim's credible testimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Legislator headnote

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defense lawyer's death prevents further activity and the grounds are generic without confronting the lower court's reasoning.

Keywords

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defense lawyer death generic appeal grounds inadmissible appeal procedural costs criminal liability appeal

Cited Legislation

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Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 596 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
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Full text

posto da: MARTINO PIERA CARMEN nato a CAMPOBASSO il 14/07/1971 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

11A KTIN o Letto il ricorso proposto nell'interesse di Piera Carmen e=ttar, rilevato, preliminarmente, che la richiesta di rinvio per l'avvenuto decesso del difensore della ricorrente, non può essere accolta in quanto, alla data in cui è prevenuta in cancelleria (18 febbraio 2026), nessuna attività difensiva poteva essere ulteriormente svolta rispetto all'odierna udienza camerale non partecipata, neanche la presentazione di memorie (cfr. art. 611 cod. proc. pen.); considerato che il motivo di ricorso, che inerisce al giudizio di responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte di appello anche avuto riguardo alla circostanza che l'imputata aveva ammesso, ad una teste ritenuta attendibile, di avere compiuto le condotte di indebita appropriazione contestatele, che riscontravano il contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese in favore della parte civile (che ha depositata memoria congruamente motivata e nota spese), liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichi P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli