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Ordinanza — n. 19176/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as credibility assessment is a factual matter for the trial court.

Case Number Ordinanza — n. 19176/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Morra inadmissible because the sole ground challenged the trial court's assessment of the victim's credibility. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the victim's statements regarding the crime under Article 640 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that credibility assessments are factual determinations reserved for the first instance unless manifest contradictions exist.

Legislator headnote

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Art. 640 cod. pen.; The assessment of the credibility of the victim constitutes a matter of fact to be evaluated by the trial judge based on the provided reasoning, and cannot be re-examined in cassation absent manifest contradictions.

Keywords

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credibility assessment victim testimony cassation inadmissibility factual review Article 640 penal code

Cited Legislation

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Morra; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Morra; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.

Cited Case Law

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità, ma solamente apparenti (si vedano le pagg.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Full text

posto da: MORRA FRANCESCO nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 09/07/1980 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Morra; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prefigurandone un diverso giudizio di attendibilità, estraneo al sindacato di legittimità, esso risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità, ma solamente apparenti (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, sulla genuinità della ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa e le ulteriori emergenze probatorie opportunamente indicate a supporto di essa); che, nella specie, deve rilevarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M