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Ordinanza — n. 19156/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.

Case Number Ordinanza — n. 19156/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower courts had convicted the defendant of a traffic offense based on specific vehicle markings, which the defense now contests. The Court rejected this argument as it merely re-litigates merits already fully addressed by the trial and appellate judges.

Legislator headnote

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it re-litigates merits already adequately treated by the courts of first and second instance.

Keywords

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inadmissible appeal re-litigation of merits traffic offense conviction procedural costs Cassation jurisdiction

Cited Legislation

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 349 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Full text

posto da: EL HARFI MOHAMED nato il 13/01/1975 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Parma il 19 novembre 2024, con la quale El Harfi Mohamed era stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen., accertato il 30 agosto 2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) che erano stati apposti sul veicolo guidato dall'imputato due piccoli sigilli argentati recanti due distinti numeri seriali, per cui era stato applicato un vincolo diverso da quello rappresentato da un cartello di segnalazione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M