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Ordinanza — n. 19153/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of merit and procedural admissibility.

Case Number Ordinanza — n. 19153/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the court rejected this as a generic argument already addressed regarding the habitual conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the defense's argument regarding the minor nature of the offense is generic and merely re-proposes a merit issue already adequately resolved by the lower court, falling outside the scope of the admissibility review.

Keywords

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drug trafficking conviction non-punishability defense inadmissible appeal habitual conduct procedural costs

Cited Legislation

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Full text

posto da: SOUFI BESSEM nato il 28/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Padova il 10 luglio 2024, con la quale Bessem Soufi era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Padova il 10 settembre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle cessioni di stupefacenti avvenute nell'arco di un mese, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.M