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Ordinanza — n. 19134/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeals against agreed sentence length and fine for tax evasion crimes.

Case Number Ordinanza — n. 19134/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeals by Cherki Badou and Salvatore Basile inadmissible regarding their agreed sentence and fine. The defendants argued the penalties were excessive, but the court relied on established precedent that agreed sentences cannot be unilaterally modified after judicial ratification. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Legislator headnote

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the length of a sentence or the amount of a fine agreed upon under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible, as the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified by the parties.

Keywords

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agreed sentence tax evasion appeal inadmissibility procedural costs Cassation appeal

Cited Legislation

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Art. 599-bis c.p.p.
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Cited Case Law

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Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.

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Full text

UI 03AH1UK) nato il 17/07/1989 BASILE SALVATORE nato a MODICA il 28/11/1958 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;i. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Monza il 26 febbraio 2025 e in accoglimento del concordato in appello, ha rideterminato in anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena a carico di Cherki Badou e in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 16.667 di multa la pena a carico di Salvatore Basile, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110, 81 cod. pen., 73, comma 1 bis e 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi il 3 settembre 2024 in Agrate Brianza, Levate e Carugate.

I ricorsi, con i quali la difesa degli imputati contesta l'eccessività della pena, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M%t'4 CANC. :•'klA ,,,,-. 6 4 i/ .9 Fur7.1.:..,,, .. i'ljdi. àfig ivitozia Ek Uki