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Ordinanza — n. 19131/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal against drug conviction, ruling merits review exceeds cassation scope.

Case Number Ordinanza — n. 19131/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the conviction and the substitution of detention with public utility work. The defense argued for alternative evidence evaluation and cited a recent unconstitutionality declaration, but the court found these arguments speculative since the request for probation was never made in the original trial. Consequently, the appeal was rejected as exceeding the cassation court's jurisdiction over factual and merit-based assessments.

Legislator headnote

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The cassation court cannot re-evaluate the evidence or the merits of the case, limiting its review to legal errors and procedural defects.

Keywords

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cassation jurisdiction drug trafficking conviction substitution of penalty inadmissible appeal probation request

Cited Legislation

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 168 bis cod. pen.
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Consulta n.
art. 168 bis cod. pen
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Full text

posto da: RUSSO GIUSEPPE nato a MONCALIERI il 26/02/1976 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Torino il 29 febbraio 2024, ha sostituito la pena detentiva di mesi 8 di reclusione nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per mesi 8 e giorni 10 nei confronti di Giuseppe Russo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Nichelino l'11 gennaio 2024.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti di RG., da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di circa 90 grammi di hashish, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, in ragione del numero di dosi medie singole ricavabili, 601, delle modalità di occultamento della sostanza e del ritrovamento di due coltelli e di un bilancino di precisione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Consulta n. 90 del 2025, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare in proposito che la richiesta di messa alla prova non era stata formulata dall'imputato nel giudizio di merito, per cui la doglianza risulta finalizzata a ottenere un vantaggio prospettato in termini meramente esplorativi.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M