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Ordinanza — n. 19130/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to manifestly unfounded challenge to evidence.

Case Number Ordinanza — n. 19130/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the prosecution's assessment of police reports and preliminary drug tests to be reasonable and sufficient. Consequently, the appeal was rejected because the defense's arguments constituted impermissible re-appreciation of facts in a review of legality.

Legislator headnote

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the conviction on grounds of re-evaluating evidence is inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the defense offers only different merit-based assessments not permitted in a review of legality.

Keywords

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drug trafficking conviction inadmissible appeal review of legality re-evaluation of evidence manifestly unfounded

Cited Legislation

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Full text

SSANDRO nato a BARLETTA il 07/02/1977 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani il 22 marzo 2023, ha ridotto ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa la pena irrogata ad Alessandro Pellizzieri, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Barletta il 2 novembre 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti di RG., da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di cocaina, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, avendo altresì la Corte territoriale evidenziato, in maniera pertinente, che, pur in assenza di analisi chimiche, l'analisi speditiva eseguita con kit monouso sui campioni sequestrati ha dato esito positivo senza distonie circa l'accertamento della natura stupefacente della sostanza (cfr. pagine 7, 8, 9 e 10 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M