# Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri (142.100)

**Jurisdiction:** CH-TI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/law/ch/ti/142.100/142-100-legge-di-applicazione-alla-legge-federale-sui-documenti-di-identita-dei-cittadini
**Official Source:** https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/6

## Provisions

### Art. 1 Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.

### Art. 2 Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Il Consiglio di Stato

a) designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità;

b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali;

c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali;

d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.

### Art. 3 Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.

### Art. 4 Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

[1] 1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

[1] Art. modificato dalla L 24.9.2013 ; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013 , 470 .

### Art. 5 Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la p resente legge è pubblicata nel B ollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicata nel BU 2003 , 57.

