# TPF.2023.13 — Conviction Upheld for Sharing Violent Content Online

**Case Number:** TPF.2023.13
**Citation:** BSTG CH TPF.2023.13
**Court / Authority:** Bundesstrafgericht
**Decision Date:** 2023
**Outcome:** Dismissed
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/bstger/TPF.2023.13/conviction-upheld-for-sharing-violent-content-online
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/6b642b56-5100-3a10-857d-604b3c4a46f6?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2023-13_2023.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court upheld a conviction for repeatedly displaying violent content (Art. 135 CP) and violating Al-Qaeda/ISIS law. The appeals court found that sharing violent videos on social media, even with "friends," constitutes making them accessible to third parties, fulfilling the objective elements of the crime. The number of viewers is irrelevant, as the act is punishable each time accessibility is facilitated, and simple captions do not negate the violent nature or provide necessary context.

## Headnote / Official Regeste

Art. 135 cpv. 1 CP — Art. 135 cpv. 1 CP: Used to find the appellant guilty of repeated representation of acts of crude violence.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. Art. 135 cpv. 1 CP

Used to find the appellant guilty of repeated representation of acts of crude violence.

## Full Text of the Judgment

TPF 2023 13


anlässlich eines zu Prüfungszwecken erfolgenden Gleitschirmfluges
verletzt, weil das vom Beschuldigten gesteuerte Fluggerät in einen
Strömungsabriss geriet und abstürzte. Dieser Flug fand in öffentlichem
Luftraum statt, wobei kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde.
Der Privatkläger hat sich bewusst als Passagier zur Verfügung gestellt.
Durch den Absturz wurde er mit Bestimmtheit erheblich in seiner
körperlichen Integrität beeinträchtigt. In rechtlicher Hinsicht erweist sich
dennoch als ausschlaggebend, dass das Mass der individuellen Betroffenheit
gleichzeitig auch das Mass der allgemeinen Betroffenheit ausmacht und
damit abdeckt. Der Privatkläger kann nicht als Person bezeichnet werden,
die zufällig von den spezifischen Gefahren des öffentlichen Verkehrs
betroffen wurde. Eine die Individualgefahr übersteigende Gefährdung der
Allgemeinheit lag nicht vor. Im Verhältnis zum Beschuldigten ist der
Privatkläger – wie das Bundesgericht es in der ursprünglichen
Rechtsprechung ausgedrückt hat – nicht die «Allgemeinheit». Damit aber
handelte es sich beim Privatkläger nach den Vorgaben der zuvor
herausgearbeiteten Gesetzesauslegung nicht um eine Person, die sich im
strafrechtlich geschützten öffentlichen Verkehr befand. Der
Anwendungsbereich der Strafbestimmung von Art. 237 StGB ist mithin
nicht eröffnet. Ein Schuldspruch wegen Störung des öffentlichen Verkehrs
gemäss dieser Bestimmung fällt ausser Betracht. Auf die weiteren
Tatbestandsmerkmale braucht nicht eingegangen zu werden. Der
Beschuldigte ist vom Vorwurf der fahrlässigen Störung des öffentlichen
Verkehrs im Sinne von Art. 237 StGB freizusprechen. Da dieser Freispruch
nicht bloss als Folge strafrechtlicher Konkurrenzlehre erfolgt, ist er
ausdrücklich in den vorliegenden Urteilsspruch aufzunehmen. Ob die
Vorinstanz – was von der Bundesanwaltschaft verneint wird – bereits aus
Konkurrenzüberlegungen zu einem Freispruch vom Vorwurf der
fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs gelangen durfte, kann
ebenso offen gelassen werden wie die von den Verfahrensbeteiligten
unterschiedlich beantwortete Frage, ob der Privatkläger als durch den
Gleitschirmabsturz verletzte Person einer weiterreichenden Gefährdung
ausgesetzt war.

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2. Estratto della sentenza della Corte d’appello nella causa A. contro il
Ministero pubblico della Confederazione del 23 agosto 2021 (CA.2020.16)
Rappresentazione di atti di cruda violenza




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Art. 135 CP
Il numero di terzi ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati
incriminati è ininfluente. L’art. 135 CP non prevede infatti un numero minimo
di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni
di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. La
condivisione su Facebook di un post anche solamente con i propri «amici»
permette a questi ultimi di ridiffonderlo a catena attraverso il pulsante
«condividi» e di renderlo in questo modo virale. L’atto punibile del rendere
accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è punibile a
catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli «mi
piace» o «condividi» può portare alla diffusione rapida e di massa di un post sui
social network, che può diventare addirittura virale grazie alle molteplici
connessioni di vasta portata all’interno dei social networks. L’infrazione è già
consumata nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio
profilo, facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi (consid.
II.1.3.8.2–1.3.8.4).
Gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrano un invito
alla non violenza; essi servono piuttosto a rendere i filmati virali, incitandoli a
condividerli con il maggior numero di persone possibili. Una semplice
didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo
d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il
contesto geografico, politico e storico (consid. II.1.3.10.2–1.3.10.3).

Gewaltdarstellungen
Art. 135 StGB
Die Anzahl der Drittpersonen, denen der Berufungsführer die inkriminierten
Videos ausgestellt und/oder zugänglich gemacht hat, ist irrelevant. Art. 135
StGB sieht nämlich keine Mindestzahl von Personen vor, denen die
Gewaltdarstellung ausgestellt oder zugänglich gemacht werden muss, damit die
Voraussetzungen des objektiven Tatbestands erfüllt sind. Das Teilen eines
Beitrags auf Facebook, und sei es nur mit den eigenen «Freunden», ermöglicht
es diesen, den Beitrag dank der Schaltfläche «Teilen» in einer Kette
weiterzuverbreiten und ihn so viral zu machen. Die strafbare Handlung des
Zugänglichmachens von bereits zuvor zugänglich gemachten Beiträgen ist in
einer Kette strafbar, d. h. jedes Mal, wenn dieses Kriterium erfüllt ist. Das
Anklicken der «Gefällt mir»- oder «Teilen»-Symbole kann zu einer schnellen
und massenhaften Verbreitung eines Beitrags in den sozialen Netzwerken
führen, der aufgrund der vielen weitreichenden Verbindungen innerhalb der
sozialen Netzwerke sogar viral gehen kann. Die Straftat war bereits vollendet,
als der Berufungsführer die Videos auf seinem eigenen Profil teilte und




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dadurch den Zugang und die Verbreitung der Inhalte für Dritte erleichterte (E.
II.1.3.8.2–1.3.8.4).
Die Randbemerkungen der inkriminierten Videos stellen keinen Aufruf zur
Gewaltlosigkeit dar; sie dienen vielmehr dazu, die Videos viral gehen zu lassen,
indem sie dazu anregen, sie mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Eine
blosse Bildunterschrift von wenigen Sätzen ist nicht vergleichbar mit der
Verwendung eines Begleittextes oder einer Erzählstimme, die dem Betrachter
den geografischen, politischen und historischen Kontext erklärt (E. II.1.3.10.2–
1.3.10.3).

Représentation de la violence
Art. 135 CP

Le nombre de tiers auxquels l’appelant a exposé et/ou rendu accessible les
vidéos incriminées n’est pas pertinent. L’art. 135 CP ne prévoit pas en effet de
nombre minimum de personnes auxquelles la représentation de la violence doit
être exposée ou rendue accessible pour que les conditions objectives de
l’infraction soient réalisées. Partager une publication sur Facebook, ne serait-ce
qu’avec ses propres «amis», permet à ceux-ci de la rediffuser en chaîne grâce
au bouton «partager» et de la rendre ainsi virale. L’acte punissable consistant à
rendre accessible des publications déjà rendues accessibles auparavant est
punissable en chaîne, c’est-à-dire à chaque fois que ce critère est satisfait. Le
fait de cliquer sur le symbole «j’aime» ou «partager» peut entraîner la diffusion
rapide et massive d’une publication sur les réseaux sociaux, qui peut même
devenir virale en raison des nombreuses connexions à grande échelle au sein
des réseaux sociaux. L’infraction a été commise dès le moment où l’appelant a
partagé les vidéos sur son propre profil, facilitant de ce fait l’accès et la
diffusion du contenu à des tiers (consid. II.1.3.8.2–1.3.8.4).
Les indications en marge des vidéos incriminées ne témoignent pas d’un appel à
la non-violence; celles-ci servent plutôt à les rendre virales, en incitant le
partage au plus grand nombre. Une simple légende de quelques phrases n’est
pas la même chose que l’utilisation d’un texte d’accompagnement ou d’une voix
narrative, expliquant au spectateur le contexte géographique, politique et
historique (consid. II.1.3.10.2–1.3.10.3).


Riassunto dei fatti:

Con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020, la Corte penale del
Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta
rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di
violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato islamico, mentre lo ha prosciolto


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dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv.
1 CP) limitatamente alla pubblicazione in rete di due fotografie. A. è stato
condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di Fr. 30.–
cadauna e l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di
due anni.

A. ha presentato appello contro la sentenza della Corte penale.

Con sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale, A. è stato
riconosciuto colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza
(art. 135 cpv. 1 CP) e di violazione dell’art. 2 legge Al-Qaïda/Stato
islamico, mentre è stato prosciolto dal capo d’accusa di rappresentazione di
atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla pubblicazione
in rete di due fotografie. A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di
150 aliquote giornaliere di Fr. 30.– cadauna.

Sentenza del Tribunale federale 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023: il ricorso è
stato respinto.

Dai considerandi:

II. Nel merito

1.3 Elementi oggettivi del reato

1.3.8.2 Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il
numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l’appellante ha esposto e/o
reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la
condivisione su Facebook, anche con un solo «amico», l’appellante ha
sostanzialmente reso accessibile e/o esposto i suddetti filmati a terzi,
potenzialmente anche a degli estranei, eventualità peraltro da lui non
esclusa. L’art. 135 CP non pone un numero minimo di persone alle quali
devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda
violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. Come
indicato dalla prima istanza, anche questa Corte ritiene che cliccando il
pulsante «condividi», l’appellante ha di fatto presentato e posto in evidenza
sulla propria bacheca, facilitandone la diffusione e l’accesso, rendendo
anche direttamente accessibili, i filmati in oggetto, di modo che (perlomeno)
ciascuno dei suoi «amici» – a cui i filmati in questione non erano stati
inviati direttamente o indirettamente dall’autore – li potesse vedere e ne



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potesse prendere conoscenza autonomamente. La condivisione su Facebook
di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall’appellante, anche
solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi
ultimi di visionarlo ed eventualmente ridiffonderlo a catena direttamente
attraverso il pulsante «condividi», rendendo tale post virale.

1.3.8.3 La tesi dell’appellante, secondo la quale – mediante la condivisione
– egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto
essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già
menzionato social network non convince. Come rilevato dalla Corte penale,
il criterio del «rendere accessibili» è considerato realizzato anche per quelle
rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L’atto
punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese
accessibili è pertanto punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è
adempiuto. Cliccare i simboli «mi piace» o «condividi» può portare a una
maggiore visibilità e quindi alla diffusione rapida e di massa di un post sui
social network, che può diventare addirittura «virale» grazie alle molteplici
connessioni di vasta portata all’interno dei social network (v. DTF 146 IV
23 consid. 2.2.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_1114/2018
del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5; KOLLER, Cybersex – Die
strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet
unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, 2007, pag. 127).

Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che,
secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o
omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione
online dei video originali, comportamento peraltro altresì espressamente
represso dall’art. 135 CP, non esonerano o diminuiscono la responsabilità
individuale dell’appellante per la violazione delle disposizioni penali di cui
all’art. 135 CP (v. sentenza del Tribunale federale 6P.137/2003 del 7
gennaio 2004 consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4
del 21 giugno 2007 consid. 4.2.6, con rinvii).

1.3.8.4 Non può neanche essere seguita la tesi dell’appellante secondo la
quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non
sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi.
Come precedentemente esaminato e contrariamente a quanto previsto per
l’art. 173 CP (v. DTF 146 IV 23; sentenza del Tribunale federale
6B_440/2019 del 18 novembre 2020 consid. 2.4.1 e 2.4.2), l’art. 135 cpv. 1
CP è un’infrazione formale di esposizione a un pericolo astratto per la vita e



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per l’integrità della persona. Tale infrazione è pertanto già stata consumata
nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio profilo,
facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi.

Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un «like»
o un commento sui video condivisi dall’appellante, di modo che –
contrariamente a quanto preteso dall’appellante – i video sono stati
effettivamente visualizzati e recepiti da terzi.

1.3.10.2 Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate
denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze
illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo
nella fattispecie, occorre osservare come è sicuramente assente un
qualunque elemento volto alla prevenzione della violenza (individuale e/o
collettiva), delle sue conseguenze, al risveglio del senso critico al riguardo,
onde evitare la reiterazione o l’emulazione di tali atti di violenza (v.
sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell’11 ottobre 2004 consid.
5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007
consid. 6.2.2). Le scritte riportate sotto i video non erano oggettivamente
sufficienti a tale scopo e in particolare:
– la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in
    alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del
    filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata;
– le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017,
    chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è
    atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati;
– quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito
    alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come
    con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano
    fermate;
– le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22
    febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo
    che la violenza non si verifichi.

1.3.10.3 Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati
incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun
modo atti alla «sensibilizzazione» alla non violenza e non siano sufficienti a
privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti
dell’umanità, e ciò anche agli occhi di una persona con conoscenze
scolastiche di base come l’appellante. In particolare, non traspare dalle



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didascalie alcun intento di prevenzione ma – senza soffermarsi sull’intento
dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati
virali, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili.

Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che
permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei
reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente
preteso dall’appellante. Una semplice didascalia di qualche frase non è
assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce
narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico.
Tali elementi, sempre presenti nel caso di documentari e reportage, sono
completamente inesistenti nei filmati in questione.

Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di
valore culturale o scientifico degno di protezione.


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3. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen
Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft vom 21. Januar 2022
(CA.2021.11)

Mehrfache Veruntreuung; Beweiswürdigung; Grundsatz «in dubio pro reo»
Art. 138 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB
Grundsätze der gerichtlichen Beweiswürdigung; Begriffsbestimmung und
Wesen des Indizienbeweises (E. II.A.2.2.1).

Abus de confiance répété; appréciation des preuves; principe «in dubio pro reo»
Art. 138 ch. 1 en lien avec ch. 2 CP

Principes de l’appréciation judiciaire des preuves; définition et nature de la
preuve par indices (consid. II.A.2.2.1).

Ripetuta appropriazione indebita; apprezzamento delle prove; principio «in dubio
pro reo»
Art. 138 n. 1 unitamente a n. 2 CP




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