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Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio.

15 Articles / Provisions · Italien — Nationale Gesetzgebung
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1340/90, ed in particolare l'art. 10-ter;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2689/90 del 19 settembre 1990, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, recante: "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari";

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987, recante: "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola";

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata la necessita' di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressosi in data 6 dicembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988;

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10- ter del regolamento del Consiglio CEE n. 2727/75, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai produttori di grano saraceno, di scagliola e di miglio seminato nelle superfici facenti parte del territorio nazionale.

2. L'aiuto, limitato a 10 ettari per azienda, e' concesso per le superfici

a) sulle quali e' stata effettuata la semina ed e' stato conseguito il raccolto. In conformita' delle disposizioni di cui all'art. 2, punto 2, primo trattino, del regolamento della commissione CEE n. 2689/90 del 19 settembre 1990, si considera che su una superficie coltivata a grano saraceno o scagliola o miglio sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie e' stata ed e' oggetto di normali lavori di coltivazione;

b) per le quali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art.

10- ter, punto 1, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e' stato stipulato un contratto di coltivazione.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 2.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza, oltre che delle condizioni di cui al comma 2 del precedente art. 1, dei seguenti presupposti

a) per ciascuno dei cereali indicati all'art. 1, comma 1, l'interessato deve presentare la relativa dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate, che equivale, a tutti gli effetti, alla domanda di concessione dell'aiuto;

b) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 aprile di ogni anno come segue

a) per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

b) per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

c) per le province delle regioni Campania e Sicilia, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

d) per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

e) per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

f) per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata, ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

g) per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

h) per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

i) per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unita' territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;

l) per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;

m) per le province della regione Lombardia, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A.;

n) per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

3. L'ufficio competente provvede all'istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.

4. In ogni provincia ciascun produttore di grano saraceno, o scagliola, o miglio, deve presentare, in duplice esemplare, per ciascun cereale, una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, se e' presentata piu' di una dichiarazione di coltivazione, l'amministrazione rigetta le domande di concessione dell'aiuto.

5. Se la dichiarazione di coltivazione e' presentata ad un ufficio incompetente, in contrasto con le disposizioni del precedente comma 2, l'amministrazione rigetta la domanda.

6. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, a pena di irricevibilita', con le stesse modalita' previste dai precedenti commi dell'art. 2 e dal seguente art. 3 e nel termine stabilito dal precedente comma 2.

7. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 3.

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovra' apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere autenticate secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validita', i seguenti elementi

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo, di affittanza, ecc.);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale e' stata effettuata la semina di grano saraceno o scagliola o miglio (comune, localita' e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina e' stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

d) nella misura del possibile le varieta' di seme utilizzato;

e) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalita', residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

3. Il contratto di coltivazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), deve essere allegato alla dichiarazione di coltivazione pena l'invalidita' della stessa.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 4.

1. Il contratto di coltivazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), debitamente firmato, deve contenere, per la sua validita', i seguenti elementi

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza dell'acquirente;

c) i dati di individuazione del fondo nel quale e' stata effettuata la semina del grano saraceno, della scagliola o del miglio (comune, localita' e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina e' stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonche' le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

e) nella misura del possibile le varieta' di seme utilizzato;

f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il grano saraceno, la scagliola e il miglio proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa, all'acquirente designato;

g) impegno, da parte dell'acquirente, di acquistare la quantita' di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 5.

1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di grano saraceno, di scagliola e di miglio, presenta all'organo di controllo competente per territorio, entro il 31 dicembre successivo alla campagna di commercializzazione in causa, la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni

a) quantita' espressa in tonnellate;

b) tipo di cereale venduto.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 6.

1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, e che per le semine della campagna di commercializzazione 1990-91 e' fissato a 50 ECU per ettaro, provvedera', in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., entro il 30 aprile successivo alla campagna di commercializzazione in causa.

2. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1› luglio della campagna di commercializzazione successiva.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 7.

1. Gli organi e gli uffici di cui all'art. 2, ricevute le dichiarazioni di coltivazione riscontrano, mediante i dati catastali ed anche con l'uso di un elaboratore, che nessuna particella sia oggetto di piu' dichiarazioni, presentate dallo stesso soggetto o da piu' soggetti, e riguardanti lo stesso cereale o cereali diversi.

2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in piu' dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sara' corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 8.

1. Per l'attuazione del controllo di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 2689/90, gli organi, di cui all'art. 2, debbono eseguire un controllo a campione delle superfici presentate.

2. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo dell'intera provincia e formato tenendo conto dei seguenti parametri

a) fisici

altimetria;

maglia poderale;

grado di accorpamento fondiario;

b) economici

modo di conduzione;

indirizzo produttivo;

avvicendamento colturale.

3. Criteri di sorteggio delle aziende: l'amministrazione deve elaborare trasparenti criteri di sorteggio delle aziende da sottoporre a controllo, disponendo la individuazione di esse in base alle successioni alfabetica o numerica ed effettuando l'estrazione di una lettera o del numero di protocollo della dichiarazione di coltivazione. L'amministrazione puo' seguire qualsiasi altro metodo, previamente determinato, che assicuri comunque la casualita' della scelta.

4. Per la formazione del campione, che dovra' costituire oggetto di apposito verbale, si ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori di grano saraceno, scagliola e miglio designato dalle organizzazioni professionali agricole.

5. La percentuale globale delle aziende da assoggettare al controllo, in ciascuna unita' amministrativa, non puo' essere inferiore al 5% delle domande presentate.

6. Il limite di cui al precedente paragrafo deve essere portato al 10%, qualora in una unita' amministrativa, viene accertata una superficie effettivamente coltivata inferiore al 96% della superficie dichiarata nelle domande controllate.

7. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre il periodo abituale della raccolta, deve essere effettuato

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonche' quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria.

8. La misurazione prevista nel precedente comma 7 deve essere eseguita secondo il metodo seguente

superfici costituenti un solo appezzamento

misurazione dello stesso;

superfici costituite da appezzamenti non accorpati

a) da due a cinque appezzamenti non accorpati

misurazione dell'appezzamento piu' esteso e di quello di estensione media;

b) da sei a dieci appezzamenti non accorpati

misurazione dei due appezzamenti piu' estesi e di uno di media estensione;

c) oltre dieci appezzamenti non accorpati

misurazione delle due superfici piu' estese e di tre appezzamenti di estensione media.

9. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.

10) Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 9, il produttore puo' richiedere all'organo di controllo l'immediata misurazione della superficie totale.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 9.

1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto e' ugualmente concesso.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla superficie accertata previa deduzione dell'eccedenza constatata.

3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente e', inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovra' compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva.

5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello allegato del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilita', di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3.

6. Nell'ipotesi in cui il produttore riceve l'importo dell'aiuto indebitamente, gli organi di controllo provvedono al recupero delle somme gia' erogate maggiorate di un tasso annuo d'interesse di mora pari al 10%.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 10.

1. Gli organi di controllo, in occasione dei sopralluoghi aziendali, sono tenuti a compilare e a sottoscrivere apposito verbale, il quale deve indicare, fra l'altro, il numero di particelle ispezionate, quelle che sono state misurate, gli strumenti di misurazione utilizzati nonche'

le ragioni per le quali la domanda e' stata accolta

parzialmente o respinta.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 11.

1. L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 12.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verra' effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovra' essere presente lo stesso produttore oppure un delegato.

2. Tale comunicazione dovra' essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno dieci giorni prima della data prescelta per il controllo.

3. Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

4. Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto e l'esclusione dal beneficio stesso per la campagna successiva. Al verificarsi di tale ipotesi, gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.

5. Alla medesima sanzione di cui al primo capoverso del punto precedente soggiace il richiedente che non consente comunque l'espletamento del controllo.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo III*DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 13.

1. Il produttore deve comunicare all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda di coltivazione eventuali cambi di residenza o di domicilio. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione abbia inviato la comunicazione dell'effettuazione del sopralluogo ed il produttore abbia omesso di comunicare, nelle prescritte forme, il cambio di residenza o di domicilio, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto, applicando eventualmente la disposizione di cui al comma successivo.

2. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio dell'aiuto e' stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'amministrazione ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente gia' erogati ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987.

3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione, redatta in tutte le sue parti conformemente allo schema di dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, comporta il rigetto della domanda di concessione dell'aiuto. La medesima sanzione si applica nei confronti delle domande di aiuto prive dell'autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge.

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Titolo III*DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 14.

1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre n. 20 - Roma, e all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, entro il 15 agosto dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici oggetto delle dichiarazioni.

2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, n. 20 - Roma, entro il 30 giugno successivo alla campagna di commercializzazione in causa, le superfici per le quali e' stato effettuato il pagamento dell'aiuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991

Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 1

DECRETO 1991-01-18, n. 49 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. | Annessi > Titolo III*DISPOSIZIONI GENERALI*

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