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Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata.

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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 10bis;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1835/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco vitreo di qualita' pregiata previsto dal succitato art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75;

Visto il regolamento CEE della Commissione numero 3771/89 del 14 dicembre 1989, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990, concernente l'elenco delle varieta' di granturco duro vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata, la necessita' di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA il seguente regolamento

Art. 1.

1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di determinate varieta' di granturco vitreo, si osservano le norme del presente regolamento.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 1835/89, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai produttori di granturco vitreo seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

2. L'aiuto e' concesso per le superfici

a) sulle quali e' stata effettuata la semina ed e' stato conseguito il raccolto. In conformita' delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1835/89 del Consiglio del 19 giugno 1989, si considera che su una superficie coltivata a granturco vitreo sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie e' stata ed e' oggetto di normali lavori di coltivazione. In ogni caso, il prodotto, dopo la maturazione, non deve essere raccolto per un periodo sufficiente a permettere l'essiccazione in campo fino al raggiungimento di un tasso di umidita' non superiore al 15%;

b) per le quali, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 10-bis, punto 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e' stato stipulato un contratto di coltivazione con un fabbricante di prodotti a base di granturco ottenuti per soffiatura o tostatura (sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata).

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 3.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza dei seguenti presupposti

a) l'interessato deve presentare la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate;

b) la richiesta di concessione dell'aiuto deve riguardare l'attivita' di produzione di varieta' di granturco vitreo elencate nell'allegato del regolamento CEE n. 526/90 della Commissione del 28 febbraio 1990;

c) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno come segue

a) nella regione Basilicata all'ufficio alimentazione del dipartimento agricoltura e foreste per quanto concerne la provincia di Potenza, e all'ufficio provinciale agricoltura per quanto concerne la provincia di Matera;

b) nella regione Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia;

c) nelle province della regione Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

d) nelle province della regione Calabria ai rispettivi ispettorati provinciali agricoltura.

3. Ciascun produttore di granturco vitreo deve presentare una sola domanda di aiuto per ogni contratto di coltivazione stipulato e per le superfici concernenti lo stesso contratto.

4. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 4.

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovra' apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere completate con l'aggiunta degli estremi del documento ufficiale di riconoscimento.

2. Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validita', i seguenti elementi

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo, di affittanza, ecc.);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale e' stata effettuata la semina del granturco vitreo (comune, localita' e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina e' stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

d) varieta' di granturco vitreo seminate;

e) il giorno della semina nonche' il mese e la decade prevedibili della raccolta;

f) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalita', residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

3. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le fatture di acquisto delle sementi impiegate, i relativi cartellini di certificazione e copia autenticata del contratto di coltivazione.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 5.

1. Il contratto di coltivazione, di cui all'art. 2, par. 2, punto b), debitamente firmato, deve contenere, per la sua validita', i seguenti elementi

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del fabbricante;

c) i dati di individuazione del fondo nel quale e' stata effettuata la semina del granturco vitreo (comune, localita' e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina e' stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonche' le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

e) la o le varieta' di granturco vitreo seminate;

f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa;

g) impegno, da parte del fabbricante, di acquistare e trasformare la quantita' di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 6.

1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di granturco vitreo presenta all'A.I.M.A. la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni

a) quantita' espressa in tonn.;

b) varieta' e tasso di umidita' del prodotto.

Copia autenticata della fattura di vendita va trasmessa contestualmente all'organo di controllo competente per territorio.

2. Il fabbricante costituisce una cauzione d'importo pari a quello dell'aiuto richiesto e corrispondente alle superfici per la quale e' stata presentata la dichiarazione. Detta cauzione deve essere prestata a favore dell'A.I.M.A. per il tramite di un Istituto di credito abilitato, in base alle norme vigenti in materia, ad effettuare tale tipo di operazioni. Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione, trasmette all'organismo competente dello Stato membro di produzione un attestato relativo alla costituzione della cauzione.

3. Il produttore, prima di consegnare il cereale al fabbricante, avra' cura di acquisire da quest'ultimo copia della attestazione relativa alla costituzione della cauzione di cui al precedente punto 2).

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 7.

1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, e che per la produzione 1990 e' fissato a 155 ecu per ettaro, provvedera' in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro tre mesi successivi alla data in cui e' consegnata la fattura di vendita del granturco vitreo ed e' fornita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui il coltivatore, a seguito di avversita' atmosferiche o di altre cause allo stesso non imputabili che abbiano determinato una riduzione della produzione prevista, sia in grado di consegnare solo parte delle quantita' considerate dal contratto di coltivazione, l'aiuto e' concesso limitatamente alle quantita' effettivamente fornite ed e' calcolato in base alla resa media della regione.

3. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il primo luglio dell'anno di produzione del granturco vitreo.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 8.

1. L'A.I.M.A. provvede allo svincolo della cauzione dopo aver ricevuto una comunicazione degli organi di controllo, da cui risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2. Su richiesta dell'interessato, l'A.I.M.A. puo' svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente alle quantita' di granturco per le quali e' stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempre che venga dimostrato che e' stato sottoposto a trasformazione una quantita' pari almeno al 5% di quella indicata nella fattura di vendita.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo I*CONDIZIONI E MODALITA'*DI CONCESSIONE DELL'AIUTO*

Art. 9.

1. Se il granturco raccolto nella Comunita' e' oggetto di scambi intracomunitari, ai fini della sua trasformazione in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della N.C. in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la spedizione del granturco deve essere effettuata sotto controllo doganale. In tal caso, il documento di carattere comunitario attestante tale controllo (DAU) deve comportare, nella casella n. 44, le seguenti diciture

a) da utilizzare per la trasformazione a norma dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989;

b) data della fattura di vendita;

c) data limite per la trasformazione.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 10.

1. Per l'attuazione del controllo previsto dalla normativa comunitaria citata nelle premesse, gli organi di cui all'art. 3, debbono eseguire un controllo sistematico in loco, delle superfici per le quali e' stata presentata una dichiarazione di coltivazione e delle varieta' seminate.

2. Il controllo delle superfici deve essere effettuato

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente mediante misurazione fisica degli appezzamenti di terreno seminati.

3. Per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ettari il controllo puo' essere costituito da un accertamento di ordine amministrativo, completato da un sopralluogo aziendale su almeno il 30% delle dichiarazioni presentate.

4. Gli organi di controllo, verificano, altresi', l'impegno da parte del produttore di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa. Per detto controllo, i sopra citati organi regionali si debbono basare sul rendimento medio della produzione regionale risultante dagli accertamenti effettuati dall'ISTAT. Qualora la produzione effettiva si discosti da tali accertamenti, il produttore e' tenuto a fornire ai suddetti organi regionali idonea prova giustificativa della intervenuta riduzione del quantitativo di prodotto consegnato.

5. L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.

Qualora gia' sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente gia' erogate.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 11.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10, gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verra' effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovra' essere presente lo stesso produttore oppure un delegato.

2. Tale comunicazione dovra' essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno 15 giorni prima della data prescelta per il controllo.

3. Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

4. Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avvviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. Al verificarsi di tale ipotesi gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.

5. Il richiedente decade, altresi', dal diritto all'aiuto, ove comunque non consenta l'espletamento del controllo.

6. Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro 10 giorni dalla predetta notifica, agli organi istruttori indicati all'art. 3, punto 2, competenti per territorio.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 12.

1. Il controllo della trasformazione del granturco vitreo in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata e' affidato all'A.I.M.A. I controllori incaricati dall'A.I.M.A. hanno libero accesso alla contabilita' di magazzino e alla contabilita' finanziaria del fabbricante nonche' ai luoghi di produzione e di magazzinaggio. I controlli materiali vertono almeno sul 10% delle quantita' per le quali e' stata costituita la cauzione di cui al precedente art. 6. A tal fine, gli organi di controllo di cui all'art. 3 trasmettono all'A.I.M.A. copia di tutta la documentazione acquisita ai fini della concessione dell'aiuto.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo II*CONTROLLO*

Art. 13.

1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varieta' oggetto delle dichiarazioni.

2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 dicembre dell'anno di produzione, le superfici per le quali e' stato effettuato il pagamento dell'aiuto.

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Titolo III**MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE VARIETA'*

Art. 14.

1. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989, le aziende sementiere entro il 10 novembre di ogni anno presentano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione IV, una domanda di iscrizione di nuove varieta' di mais vitreo, e consegnano un campione della medesima varieta'. Detto campione, di origine comunitaria, deve avere un peso pari ad almeno 1 kg, e deve essere stato prodotto durante l'anno in causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 1990

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990

Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 1

DECRETO 1990-05-24, n. 152 — Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. | Annessi > Titolo III**MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE VARIETA'*

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