Art. 4 — Valutazione di secondo grado Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088)
Art. 4 — Valutazione di secondo grado · Valutazione di secondo grado Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088)
Art. 4
Valutazione di secondo grado
1. Se l'esperto valutato non condivide la valutazione espressa dal valutatore di primo grado, puo' formulare nella Sezione II della Parte III della scheda di valutazione richiesta motivata di valutazione di secondo grado.
2. Sulla base di tutti gli elementi a disposizione della DGCS, il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo decide di confermare o modificare il punteggio attribuito in primo grado all'esperto valutato, esponendo le motivazioni della propria scelta nella Sezione III della Parte III.
3. La scheda di valutazione e' successivamente messa in visione, per il tramite del valutatore di primo grado, all'esperto valutato che, dopo averla firmata e datata per presa visione, la restituisce al valutatore di primo grado.