Art. 10 — Parametri generali per la determinazione dei compensi Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprieta' industriale. (24G00210)
Art. 10 — Parametri generali per la determinazione dei compensi — Parametri generali per la determinazione dei compensi Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprieta' industriale. (24G00210)
Art. 10
Parametri generali per la determinazione
dei compensi
1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere l) e m), si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.