Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
[2] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.
2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
3 La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.
[3] 1 Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di
a) funzionari comunali, consortili e patriziali;
b) politici comunali, consortili e patriziali.
2 Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.
[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
… [4]
[4] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[5] Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
[5] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[6] L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.
[6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[8] 1 Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.
2 Nella Commissione sono rappresentati
a) i comuni;
b) i patriziati;
c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d) la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3 La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.
4 La Commissione
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
[8] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
[9] Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita
a) sui regolamenti d’esame dei corsi;
b) per la scelta dei docenti;
c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.
[9] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
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[10] Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
[12] 1 Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
2 La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.
[12] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
… [13]
[13] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.
[14] Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.
[14] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [15]
Pubblicato nel BU 2001 , 130.
[15] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.