Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
Statutory Text (4 Provisions)
1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti
a) Preture;
b) Pretura penale;
c) Tribunale di appello;
d) Ministero pubblico;
e) Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;
f) Magistratura dei minorenni;
g) Tribunale dei minorenni;
h) Tribunale di espropriazione.
1 L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
2 Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.
3 Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.
[1] L’Ufficio applica le seguenti tasse amministrative
1.
spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato
fino a fr. 30.–
2.
spese di notifica sollecito / diffida
fino a fr. 25.–
3.
interessi moratori
pari al 5% dell’importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida
[1] Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente. [2]
Pubblicato nel BU 2012 , 443.
[2] Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.