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Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

19 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (19)

Art. 1 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 2 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 3 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 4 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 5 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 6 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 7 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 8 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 9 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 10 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 11 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 12 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 13 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 14 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 15 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 16 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 17 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 18 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 19 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Statutory Text (19 Provisions)

1 Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa rispettivamente con la petizione e con la risposta.

2 Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni.

3 Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termi ne, la nomina viene eseguita d’ ufficio dal presidente.

4 Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di cancelleria.

1 Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone

a) in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura;

b) in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazio ni e anche per i casi in cui l’ assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante).

2 Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l’ intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.

Terminato lo scambio degli allegati le parti sono convocate all’ udienza pubblica davanti al Tribunale arbitrale.

Ricusazione [2]

[2] Nota marginale modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

[3] 1 Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

2 La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

3 La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

4 Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.

[3] Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

1 L’istruzione e l’ assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal presidente.

2 Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere, siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

[4] Per il rimedio della revisione fanno stato gli articoli 57 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[4] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

1 Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300. -- per giornata intera; fr. 150. -- per mezza giornata.

2 Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. [5]

[5] Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234.

1 Il presidente o il suo supplente riscuote una diaria di fr. 300.-- per le incombenze affidategli; se libero professionista, riscuote una diaria di fr. 600.--, tutto compreso.

2 Per mezza giornata o per un giorno incominciato, va conteggiata mezza diaria.

3 Per il rimanente vale l’ art. 14 cpv. 2.

[6] Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e nella misura compatibile con le esigenze di semplicità e rapidità del procedimento, si applica, in via sussidiaria, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[6] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

Il presente Regolamento abrog a il Regolamento concernente l’ organizzazione della procedura del Tribunale arbitrario in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicat o nel BU 1998 , 79.

[7] Entrata in vigore: 24 marzo 1998 - BU 1998, 79.

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