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177.445 RCDMGNRRCM CH-TI

Art. 13 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 13 RCdM

1 Qualora un membro sia stato validamente ricusato o si sia escluso, deve essere sostituito da un supplente.

2 Se la ricusazione o l’esclusione concerne solo una trattanda, la supplenza deve essere prevista solo per l’evasione della stessa.

3 La procedura di ricusazione ed esclusione è retta dall’articolo 49.

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