177.445
RCDMGNRRCM
CH-TI
Art. 13 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
RCdM
Art. 13 RCdM
1 Qualora un membro sia stato validamente ricusato o si sia escluso, deve essere sostituito da un supplente.
2 Se la ricusazione o l’esclusione concerne solo una trattanda, la supplenza deve essere prevista solo per l’evasione della stessa.
3 La procedura di ricusazione ed esclusione è retta dall’articolo 49.