Art. 12 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 12 RCdM
1 Il Consiglio plenario delibera a numero completo (art. 85 cpv. 1 LOG).
2 Di principio, soprattutto per questioni urgenti o di importanza limitata, il Consiglio plenario può statuire in via di circolazione, a meno che uno dei membri ordinari vi si opponga e chieda una seduta.
3 Anche le deliberazioni in via di circolazione sono prese a numero completo.
4 Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5 In casi eccezionali e per motivi gravi una decisione può essere presa anche senza che tutti i membri (o supplenti) del Consiglio plenario si siano espressi, a condizione che vi siano almeno 4 voti favorevoli.
6 I membri supplenti convocati facoltativamente e il segretario giuridico hanno voto consultivo.