Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
177.445 RCDMGNRRCM CH-TI

Art. 12 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (51 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 12 RCdM

1 Il Consiglio plenario delibera a numero completo (art. 85 cpv. 1 LOG).

2 Di principio, soprattutto per questioni urgenti o di importanza limitata, il Consiglio plenario può statuire in via di circolazione, a meno che uno dei membri ordinari vi si opponga e chieda una seduta.

3 Anche le deliberazioni in via di circolazione sono prese a numero completo.

4 Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5 In casi eccezionali e per motivi gravi una decisione può essere presa anche senza che tutti i membri (o supplenti) del Consiglio plenario si siano espressi, a condizione che vi siano almeno 4 voti favorevoli.

6 I membri supplenti convocati facoltativamente e il segretario giuridico hanno voto consultivo.

← Art. 11 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM) Art. 13 RCdM →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →