Art. 2 LIT Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)
Art. 2 LIT
1 La presente legge si applica
a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
b) al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.
2 La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
3 Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione
a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure
b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.
Riserva di disposizioni speciali