Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriament e e dei rifugiati riconosciuti.
Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.
[1] L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi
a) valutazione delle potenzialità e delle lacune ;
b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale ;
c) accompagnamento durante le misure ;
d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).
[1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[2] 1 Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.
2 L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.
3 L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.
[2] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[3] Sono istituiti
a) un coordinatore operativo di progetto;
b) una direzione interdipartiment ale di progetto, così composta
- il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)
- il coordinatore operativo di progetto (segretario)
- il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
- il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo
- il capo della Sezione della popolazione
- il capo della Sezione del lavoro
- il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.
[3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.
Il coordinatore operativo di progetto è competente a
a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;
b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);
c) assistere e informare la direzione di progetto;
d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.
[4] La direzione di progetto è competente a
a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;
b) definire il mandato di cui all ’a rt. 4 cpv. 1;
c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l ’ offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formati vo o professionale di cui all ’a rt. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50 ’ 000. -- ; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.
[4] Art . modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.
[5] La Divisione è competente a
a) designare il coordinatore operativo di progetto;
b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.
[5] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[6] Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.
Inform azione
[6] Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.
[7] Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.
[7] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8]
Pubblicato nel BU 2009 , 192.
[8] Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.