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Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

12 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (12)

Art. 1 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 2 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 3 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 4 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 5 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 6 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 7 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 8 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 9 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 10 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 11 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Art. 12 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

Statutory Text (12 Provisions)

[1] L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi

a) valutazione delle potenzialità e delle lacune ;

b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale ;

c) accompagnamento durante le misure ;

d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).

[1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[2] 1 Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

2 L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

3 L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

[2] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[3] Sono istituiti

a) un coordinatore operativo di progetto;

b) una direzione interdipartiment ale di progetto, così composta

- il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)

- il coordinatore operativo di progetto (segretario)

- il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

- il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo

- il capo della Sezione della popolazione

- il capo della Sezione del lavoro

- il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

[3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.

Il coordinatore operativo di progetto è competente a

a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;

b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);

c) assistere e informare la direzione di progetto;

d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.

[4] La direzione di progetto è competente a

a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;

b) definire il mandato di cui all ’a rt. 4 cpv. 1;

c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l ’ offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formati vo o professionale di cui all ’a rt. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50 ’ 000. -- ; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

[4] Art . modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.

[6] Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

Inform azione

[6] Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.

[7] Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

[7] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

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