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Ordinanza — n. 25706/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25706/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25706/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25706/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

ato a ROMA il 10/03/1958 ABELLI GIANNINO nato a FALERONE il 05/02/1947 SESTILI GINO ANGELO nato a MARCETELLI il 08/06/1957 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Roberto Nurra, Giacomo Abelli e Gino Angelo Sestili ricorrono (ulteriormente argomentando con memor...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
ato a ROMA il 10/03/1958 ABELLI GIANNINO nato a FALERONE il 05/02/1947 SESTILI GINO ANGELO nato a MARCETELLI il 08/06/1957 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Roberto Nurra, Giacomo Abelli e Gino Angelo Sestili ricorrono (ulteriormente argomentando con memor...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25706/2026 — snpen

ato a ROMA il 10/03/1958 ABELLI GIANNINO nato a FALERONE il 05/02/1947 SESTILI GINO ANGELO nato a MARCETELLI il 08/06/1957 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Roberto Nurra, Giacomo Abelli e Gino Angelo Sestili ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 22 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 49 cod. pen. - è indeducibile in quanto pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che, alla luce di un insindacabile apprezzamento in fatto, ha dato atto della astratta capacità dello strumento utilizzato dall'agente e della mancanza di prova in ordine alla loro evocata inidoneità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M