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Ordinanza — n. 25705/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25705/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25705/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25705/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

posto da: DESCISCIOLO LUIGI nato a BARLETTA il 09/05/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Descisciolo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile ...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
posto da: DESCISCIOLO LUIGI nato a BARLETTA il 09/05/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Descisciolo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile ...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25705/2026 — snpen

posto da: DESCISCIOLO LUIGI nato a BARLETTA il 09/05/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Luigi Descisciolo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità - è manifestamente infondato in quanto la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati - originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, .non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M