Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
Ordinanza — n. 25668/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25668/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25668/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25668/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLETTI ANDREA nato a ROMA il 25/12/1967 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Celletti, che deduce il la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLETTI ANDREA nato a ROMA il 25/12/1967 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Celletti, che deduce il la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000...

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25668/2026 — snpen

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLETTI ANDREA nato a ROMA il 25/12/1967 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Andrea Celletti, che deduce il la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza del reato in esame, confutando la tesi difensiva secondo cui la documentazione contabile era stata sottratta nel corso di una rapina, rilevando non solo l'eterogeneità di detta documentazione rispetto a quanto preso di mira dai rapinatori, che sottrassero orologi per un valore stimato in 200-300 euro, ma la circostanza che essa non aveva alcun valore per i per gli stessi, e considerando che dagli atti non risulta numero che l'imputato abbia mai denunciato la sottrazione anche di detta documentazione; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato l'applicazione delle circostanze attenuante generiche o, comunque, la determinazione di una pena più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M