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Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di ...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di ...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen

ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di appello, dovendosi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M