Ordinanza — n. 25621/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25621/2026 — snpen — Corte di Cassazione
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertposto da: D'AMICO EMANUELE nato a CATANIA il 27/07/1977 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che D'AMICO Emanuele - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazi...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25621/2026 — snpen
posto da: D'AMICO EMANUELE nato a CATANIA il 27/07/1977 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che D'AMICO Emanuele - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riconducibilità del fatto al D'AMICO, lamentando anche il mancato espletamento di una perizia grafologica; ritenuto che - anche a prescindere dal riferimento all'art. 606 lett. d, del tutto improprio se riferito alla perizia (cfr. sul punto Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01) - le censure presentino carattere reiterativo ed in parte aspecifico, non essendo stata adeguatamente confutata l'osservazione della Corte territoriale relativa al carattere assertivo e apodittico delle censure medesime, "non essendo ragionevolmente e logicamente concepibile che un altro soggetto, diverso dall'interessato, abbia materialmente predisposto, compilato e sottoscritto l'istanza per ottenere il beneficio economico del RdC spettante al D'AMICO" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M