Ordinanza — n. 25606/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25606/2026 — snpen — Corte di Cassazione
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertnato a BARI il 06/12/1975 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;t RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che VISPO Domenico - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/03...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25606/2026 — snpen
nato a BARI il 06/12/1975 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;t RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che VISPO Domenico - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale sottolineato la gravità del fatto e il carattere non episodico della violazione in termini qui non censurabili (risultando privo di consistenza, ai fini che qui rilevano, l'assunto difensivo secondo cui i familiari del VISPO avrebbero avuto diritto al beneficio); ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile perché generica, difettando del tutto un effettivo confronto con la motivazione posta a sostegno del diniego delle attenuanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M