Ordinanza — n. 25197/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25197/2026 — snpen — Corte di Cassazione
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiert025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Wajdi Talbi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio diviolazione di legge, per l’errata applicazione della disciplina contenuta all’art.512, cod. proc. pen., e che contes...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25197/2026 — snpen
025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Wajdi Talbi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio diviolazione di legge, per l’errata applicazione della disciplina contenuta all’art.512, cod. proc. pen., e che contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese allaP.G. dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed èanche manifestamente infondato giacché le argomentazioni spese dalla corted’appello in motivazione sono esenti da vizi logici e, anzi, esaustive e avvalorate,sul piano giuridico, dal richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità (sivedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice adito non solo illustrai presupposti per poter ritenere imprevedibile l’irreperibilità della fonte delledichiarazioni, ma sottopone anche a riscontri oggettivi il loro contenuto, tra iquali vengono richiamati il referto medico, l’analisi del profilo social delricorrente, le fotografie riproducenti la persona offesa immediatamente dopol’aggressione, nonché i tabulati telefonici a conferma della sottrazione deldispositivo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI