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Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

e d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Cicchetti Sandro, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Roma che confermava la sentenza del tribunale di Viterbo del3.2.2020, di condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.Si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge per l'esclusione dellare...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
e d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Cicchetti Sandro, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Roma che confermava la sentenza del tribunale di Viterbo del3.2.2020, di condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.Si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge per l'esclusione dellare...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen

e d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Cicchetti Sandro, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Roma che confermava la sentenza del tribunale di Viterbo del3.2.2020, di condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.Si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge per l'esclusione dellarecidiva, con motivo inammissibile atteso che l'imputato, come rilevato dallaCorte, negli anni precedenti si è dedicato alla commissione di delitti della stessanatura, rilevando altresì, i giudici, una perdurante inclinazione al delitto anchenel 2018 con più accentuata pericolosità sociale a fronte d una condottacompiuta con modalità definite "professionali". Per cui è emersa una analisigiustificativa del pericolo nascente dal nuovo reato, in linea con noti e consolidatiindirizzi giurisprudenziali al riguardo.Dunque, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI