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Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen

/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen., sostenendosi in particolare che nonvi sarebbe un concorso formale tra reati perché non vi sarebbe un’ unica azione.Il motivo è inammissibile posta la corretta individuazione di un’unica azione chesi traduce in plurime violazioni di fattispecie penali coinvolgendo sia profili ediliziche inerenti i beni tutelati ex art. 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies c.p. citati.Peraltro non si rinviene né si deduce il diverso e miglior effetto derivante dallapaventata sussistenza di un medesimo disegno criminoso in luogo del concorsoformale e quindi quale sia l’interesse a ricorrere.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI