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Ordinanza — n. 25162/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25162/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25162/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25162/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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del TRIBUNALE di Catania;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Oratore Vincenzo Dario propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale diCatania per vizio di violazione di legge.L’impugnazione è inammissibile a fronte di una sentenza pronunziata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. atteso che si contesta, peraltro genericamente, lasussistenza degli elementi del delitto, rivendicando lâ...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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del TRIBUNALE di Catania;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Oratore Vincenzo Dario propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale diCatania per vizio di violazione di legge.L’impugnazione è inammissibile a fronte di una sentenza pronunziata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. atteso che si contesta, peraltro genericamente, lasussistenza degli elementi del delitto, rivendicando lâ...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25162/2026 — snpen

del TRIBUNALE di Catania;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Oratore Vincenzo Dario propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale diCatania per vizio di violazione di legge.L’impugnazione è inammissibile a fronte di una sentenza pronunziata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. atteso che si contesta, peraltro genericamente, lasussistenza degli elementi del delitto, rivendicando l’applicazione dell'articolo 129cod. proc. pen. e il principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.Occorre in proposito altresì rammentare che ai sensi del comma 2 bis dell'art.448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibileesclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Casi quinon ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI