90.2002.81 — Withdrawal of Appeal Against Spatial Planning Scheme Resolution and Cost Award
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertAn appeal was lodged against the resolution by the State Council approving a spatial planning scheme, but the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court, rendering the proceedings moot. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the procedure was discontinued, the appeal was struck from the rolls, no court fee was levied, and consequently, the appellant, having effectively lost due to withdrawal, was ordered to pay a fixed sum to the municipality for costs, taking into account that the challenge was ostensibly brought in the public interest.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertApplied to deem the appellant liable for procedural costs (ripetibili) following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not levying a judicial fee (tassa di giustizia).
Volltext des Entscheids — 90.2002.81
Incarto n. 90.2002.81 · Lugano 25 marzo 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Raffaello Balerna assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 2002 di
__________ __________, ___________ contro
la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 29 agosto 2002 del Comune di __________;
- 27 settembre 2002 del Dipartimento del territorio divisione pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto
che, con risoluzione 7 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
che il ricorrente è insorto dinanzi a questo Tribunale formulando svariate domande;
che, all’udienza del 23 settembre 2003, l'insorgente si è riservato un termine di 7 giorni per comunicare al Tribunale il ritiro del ricorso;
che, con scritto 1. ottobre 2003, il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
che il municipio, d’accordo con lo stralcio del gravame, ha protestato le ripetibili;
che il procedimento di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il gravame, ritirato, va dunque stralciato dai ruoli;
che di conseguenza il Comune di __________, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del ricorrente il quale, a seguito del ritiro dell'impugnativa, dev'essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3 seg.);
che, la commisurazione del relativo importo tiene conto che il ricorrente è insorto esclusivamente a tutela dell'interesse generale;
che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il ricorrente è condannato a versare al Comune di __________ fr. 250.- (duecentocinquanta) per ripetibili.
3. Intimazione a: · __________ __________, __________ __________ __________ di __________; Comune di __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di __________, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio · Il segretario