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F.912.2025 • BVGE CH F.912.2025 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

F.912.2025 — Asylum Claim Dismissal Upheld Based on Dublin Regulation and Medical Assessment

Geschäftsnummer F.912.2025 (CH_BVGE_001_F-912-2025_2025-02-20)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in
Rechtsordnung Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

The court upheld the decision to dismiss an asylum claim and order deportation based on Dublin Regulation procedures, finding that the medical assessment indicating the applicant was an adult at the time of their asylum application was sufficiently reliable, despite minor limitations in the examination. The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient evidence to credibly challenge the medical findings or demonstrate systemic deficiencies in Austria's asylum system that would warrant Switzerland assuming responsibility.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; Art. 18 para. 1 lett. b RD III; Art. 63 cpv. 1 e 5 PA; Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 — Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Used to reject the appeal against the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the applicant's removal to Austria. Art. 18 para. 1 lett. b RD III: Cited as the basis for determining Austria's competence to process the asylum claim. Art. 63 cpv. 1 e 5 PA: Cited for imposing court costs on the appellant.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Used to reject the appeal against the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the applicant's removal to Austria.

Art. 18 para. 1 lett. b RD III

Cited as the basis for determining Austria's competence to process the asylum claim.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited for imposing court costs on the appellant.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

Cited for determining the amount of court costs.

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Volltext des Entscheids — F.912.2025

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-912/2025

Sentenza del 20 febbraio 2025

Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Matthew Pydar.

Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2025 / N (…). F-912/2025

Fatti:

A. Il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 13 novembre 2024, dichiarando di essere nato il 25 marzo 2008. Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali “Eurodac” da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM sono emerse due do- mande precedenti d’asilo, di cui una in Bulgaria del 16 ottobre 2024 ed una in Austria del 2 novembre 2024.

B. Il 5 dicembre 2024 l’autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell’ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale am- bito al ricorrente è stata data anche la possibilità di esprimersi su di un’eventuale competenza della Bulgaria, rispettivamente dell’Austria. Sempre in tale ambito il ricorrente ha dichiarato di essere nato il 17 settem- bre 2007.

C. Il 30 dicembre 2024 è stata eseguita una perizia medica presso l’Istituto di medicina legale di Bellinzona allo scopo di accertare l’età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa con elevata probabilità prossima alla certezza la minore età del ricorrente. Tale perizia è stata trasmessa all’au- torità inferiore in data 13 gennaio 2025.

D. Il 10 gennaio 2025 la SEM ha inoltrato due domande di ripresa a carico identiche, di cui una alla Bulgaria ed una all’Austria, basate entrambe sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di se- guito: RD III). I risultati della perizia medica sono stati inoltrati separata- mente il 13 gennaio 2025 alle autorità straniere menzionate, non appena la SEM ne è entrata in possesso.

E. Il 14 gennaio 2025 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all’intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e di fissarla al (...). Il 17 gennaio 2025 ha fatto seguito la presa di posizione da parte del ricorrente.

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F. Il 16 gennaio 2025 le autorità bulgare hanno rifiutato la richiesta di ripresa in carico indicando l’Austria quale Stato membro competente. Dal canto suo l’Austria ha accettato il 24 gennaio 2025 la richiesta di ripresa in carico sulla base dell’art. 18 para. 1 lett. b RD III.

G. Con decisione del 4 febbraio 2025 – inoltrata al ricorrente il 6 febbraio 2025 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, ne ha disposto l’allontanamento in Austria e intimato il ricorrente al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso di lasciare il Paese.

H. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 12 feb- braio 2025, domandando l’annullamento della precitata decisione e la re- stituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

I. In data 13 febbraio 2025 la giudice istruttrice ha disposto la misura super- cautelare della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.

Diritto:

1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un’eccezione, non applicabile nel pre- sente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).

1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

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2. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente ri- levanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

2.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio della perizia me- dica del 30 dicembre 2024 (vedi SEM-atti 27/13, 28/13), in quanto l’esame odontostomatologico del ricorrente in mancanza dei denti del giudizio sa- rebbe stato incompleto, mentre la valutazione osteo-clavicolare sarebbe priva di base scientifica sufficiente per potere stabilire l’età. Tali considera- zioni, tuttavia, sono prive di fondamento. Infatti benché alcuni aspetti dell’esame non hanno potuto tenere conto di certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull’anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all’età dentaria e l’età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un’età minima di 19 anni. Benché l’esame è stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 28/13, p. 7). Da parte sua il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti che po- tessero attestare o rendere credibile la sua minore età, avendo egli stesso fornito dati divergenti sulla propria data di nascita e contraddittori sulla pro- pria biografia (cfr. SEM-atti 2/2 e 15/11). Va infine precisato che solamente quando l’analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un’età minima infe- riore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l’età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non es- sendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostoma- tologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2).

2.3 Perciò non sussistono elementi che adducano ad un accertamento vi- ziato dei fatti da parte dell’autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui questa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.

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3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si consi- dera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell’Ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin- III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anzi- ché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F- 7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3).

3.2 L’onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell’ambito di una procedura d’asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).

3.3 Dall’esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della do- manda d’asilo, per cui i dati da egli forniti in merito al suo percorso scola- stico, così come ulteriori informazioni in merito alla sua biografia, non ren- dono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 2.2). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua do- manda d’asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.

4. 4.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell’asilo appartiene all’Austria giusta l’art. 18 para. 1 lett. b RD III. Infatti benché la Bulgaria fosse stato il primo Stato presso il quale il ricorrente abbia inoltrato una domanda d’asilo (SEM-atti 9/1), l’Austria de- teneva al momento dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico tutte le informazioni necessarie, inclusi i risultati della perizia medica sull’età del ricorrente, per potere eseguire un esame completo della propria compe- tenza secondo il capo III del RD III (cfr. SEM-atti 24/5, 29/1 e 40/2). Avendo l’Austria accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio compe- tente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).

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4.2 Di seguito l’autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d’asilo austriaco non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la com- petenza giusta l’art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-6206/2024 dell’8 ottobre 2024 consid. 2.2; F-5066/2024 del 28 agosto 2024 consid. 7; E-1200/2024 del 21 marzo 2024 consid. 6 con ulteriori riferimenti) e che nel caso pre- sente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l’art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l’autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo in ottemperanza del suo margine d’apprezzamento garantito dall’art. 17 para. 1 RD III e l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l’autorità in- feriore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente in base all’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell’art. 44 Lasi, ne ha disposto l’allontanamento verso l’Austria. Per ulte- riori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore.

4.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d’asilo in Austria non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d’asilo in Austria e subire un tratta- mento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 3.2). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisi- che o psichiche (cfr. SEM-atti 15/1). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Austria giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Da- nimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che l’Austria dispone di un’infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti prote- zione internazionale [direttiva accoglienza]).

5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza de- cade la misura supercautelare del 13 febbraio 2025. La domanda tendente all’effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

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6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal ver- samento delle spese processuali è respinta.

7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(Dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente.

Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all’autorità cantonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Susanne Genner Matthew Pydar

Data di spedizione:

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