F.944.2017 — Federal Administrative Court Reduces Entry Ban Duration
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe Federal Administrative Court ruled on an entry ban, reducing its duration from August 12, 2024, to August 12, 2019, based on a Federal Tribunal decision that partially granted the appeal. The court awarded reduced reimbursement of legal costs to the appellant, totaling CHF 1,000, in recognition of the partial success of their appeal, while noting that no court fees were levied due to granted legal aid.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertCited in conjunction with Art. 7 cpv. 2 TS-TAF for the payment of reduced costs to the appellant.
Cited in conjunction with Art. 64 cpv. 1 PA for the payment of reduced costs to the appellant.
Cited as the basis for determining the amount of costs awarded in the absence of a detailed invoice.
Cited as the reason for not levying court costs and not awarding costs to the appellant, who benefits from legal aid.
Volltext des Entscheids — F.944.2017
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-944/2017
Sentenza del 21 marzo 2017
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans.
Parti A._______, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata. F-944/2017
Visti:
la sentenza del 5 luglio 2016 mediante la quale il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A._______ contro la decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein pronunciata nei suoi con- fronti dall’Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) in data 13 agosto 2014,
il ricorso in materia di diritto pubblico che l’interessato ha presentato il 1° settembre 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando l’annulla- mento del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, rispettiva- mente la riduzione della durata dello stesso al periodo di limitazione già sofferto,
la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2017 con cui il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, riformando la decisione del Tribunale am- ministrativo federale del 5 luglio 2016 nel senso che la validità del divieto d’entrata è ridotta dal 12 agosto 2024 al 12 agosto 2019 e rinviando allo scrivente Tribunale la causa per nuova decisione sulle ripetibili,
e considerato:
che in ragione del parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale federale si giustifica il versamento di un’indennità per spese ripetibili ridotte (art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che in assenza di una nota particolareggiata, l’indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF),
che tenuto conto dell’insieme delle circostanze della procedura F-5399/2014, ed in particolare del lavoro effettivamente svolto dal patroci- natore, le ripetibili sono fissate in fr. 1'000.– (disborsi ed indennità supple- mentare in rapporto all’IVA compresi [art. 7-14 TS-TAF]),
che, essendo il ricorrente al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA nell’ambito del presente procedimento non vengono prelevate spese processuali, non sono inoltre attribuite ripetibili,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.– a titolo di spese ripetibili ridotte nell’ambito della procedura F-5399/2014.
2. Per la presente causa non sono invece prelevate spese e non vengono assegnate ripetibili.
3. Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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