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F.9090.2025 • BVGE CH F.9090.2025 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

F.9090.2025 — Switzerland v. Asylum Seekers (Dublin Regulation)

Geschäftsnummer F.9090.2025 (CH_BVGE_001_F-9090-2025_2025-11-28)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in
Rechtsordnung Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

The court upheld the decision to not enter into the merits of the asylum application and to deport the applicants to Croatia. The court found that Switzerland correctly applied the Dublin Regulation, as the applicants had previously lodged an asylum claim in Croatia. The court also determined that Croatia was competent to examine the asylum claims of the entire family, as it had agreed to take them back, and that the applicants' medical conditions and alleged mistreatment in Croatia did not constitute grounds to deviate from this rule, as they did not present severe risks that could not be managed in Croatia and the applicants had not proven systematic deficiencies in the Croatian asylum system or personal risk of ill-treatment.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 63 cpv. 1 e 5 PA; Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] — Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application. Art. 44 LAsi: Cited as the legal basis for ordering the removal of the applicants to Croatia. Art. 63 cpv. 1 e 5 PA: Cited for the imposition of court costs on the applicants.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 44 LAsi

Cited as the legal basis for ordering the removal of the applicants to Croatia.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited for the imposition of court costs on the applicants.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Cited for the amount and payment of court costs.

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Volltext des Entscheids — F.9090.2025

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-9090/2025

Sentenza del 28 novembre 2025

Composizione Giudice Basil Cupa (giudice unico), con l’approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matthew Pydar.

Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nato il (…), 4. D._______, nato l’(…), 5. E._______, nato il (…), Pakistan, tutti patrocinati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (…). F-9090/2025

Fatti:

A. Il 19 settembre 2025 i ricorrenti hanno inoltrato una domanda d’asilo in Svizzera. Da un confronto con la banca dati di rilevamento delle impronte digitali “Eurodac” da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) è emersa una domanda d’asilo pregressa in Croazia dell’11 settembre 2025 da parte dei ricorrenti 1 e 2. Per quanto riguarda i loro figli, ovvero i ricorrenti 3, 4 e 5, non sono risultati risconti in Eurodac.

B. Il 24 settembre 2025, basandosi su tali informazioni, la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico nei confronti delle autorità croate sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III).

C. Il 7 ottobre 2025 i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 hanno sostenuto un colloquio Du- blino. In tale sede è stato concesso loro il diritto di essere sentiti in merito alla responsabilità della Croazia per lo svolgimento della procedura d’asilo e di allontanamento, così come di esprimersi sullo loro stato di salute. Vista la giovane età del ricorrente 5, i ricorrenti 1 e 2 si sono espressi anche su quest’ultimo.

D. Sempre il 7 ottobre 2025 le autorità croate hanno accolto la richiesta delle autorità svizzere sulla base dell’art. 20 par. 5 RD III limitatamente ai ricor- renti 1, 2 e 5. Al contempo esse hanno respinto la richiesta concernente i ricorrenti 3 e 4.

E. Il 9 ottobre 2025 l’autorità inferiore ha richiesto presso la rappresentanza legale dei ricorrenti la produzione di documenti che attestassero il legame di parentela tra i ricorrenti 3 e 4 ed i ricorrenti 1 e 2. In data 27 ottobre 2025, a seguito di tale scambio, la SEM ha inoltrato una richiesta di riesame, concernente i ricorrenti respinti, presso le autorità croate.

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F. Il 31 ottobre 2025 le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richie- sta di ripresa in carico secondo l’art. 20 par. 5 RD III, includendo dunque anche i figli dei ricorrenti inizialmente esclusi.

G. Con decisione del 17 novembre 2025 – pervenuta al rappresentante legale dei ricorrenti il giorno successivo – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, ne ha disposto l’allontanamento verso la Croazia, intimandoli il più tardi il giorno successivo alla scadenza del ter- mine di ricorso a lasciare il Paese e disponendo che un’eventuale impu- gnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo.

H. Contro tale decisione i ricorrenti hanno interposto ricorso presso il Tribu- nale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF) con gravame del 25 novembre 2025, domandandone l’annullamento e la restituzione de- gli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della do- manda d’asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. In via su- balterna, i ricorrenti domandano che la decisione venga annullata e gli atti restituiti alla SEM affinché proceda a chiedere e acquisire dall’autorità croata garanzie concrete e individualizzate che i ricorrenti possano benefi- ciare di una procedura d’asilo completa e di tutte le misure ordinarie di al- loggio, assistenza e cure mediche in caso di trasferimento. Per quanto ri- guarda le richieste di natura formale, i ricorrenti domandano l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, così come la sospensione supercautelare dell’esecuzione della decisione.

I. Il 26 novembre 2025 il giudice istruttore ha disposto la misura supercaute- lare della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.

Diritto:

1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un’eccezione, non applicabile nel pre- sente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso

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risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).

1.2 Con ricorso possono essere fatti valere motivi di violazione del diritto federale (compreso l’abuso e l’eccesso di potere di apprezzamento) o per l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giu- ridico (art. 106 cpv. 1 LAsi).

1.3 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

2. 2.1 I ricorrenti intendono avvalersi di una violazione della massima inquisi- toria (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA), in quanto la SEM non avrebbe eseguito gli accertamenti necessari in merito alla situazione me- dica dei ricorrenti. Inoltre, la SEM sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentiti (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 29 PA), non avendo approfondito i presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate e non prendendo in debita considerazione il bene superiore del fan- ciullo.

2.2 In base agli atti – ed a quanto riportato nel gravame di ricorso (cfr. act. 1, p. 12) – i ricorrenti 1 e 2 sono stati sottoposti a diverse visite medi- che. Come riportato nella decisione contestata, il ricorrente 1 è stato esa- minato alla vista il 24 ottobre 2025, mentre il 3 novembre 2025 ha svolto una visita per dolori ai piedi e alla schiena. Il 7 novembre 2025 ha subito un’altra consultazione medica, mentre da un referto del 10 novembre 2025 è stata costatata l’esistenza di lesioni multiple. Tali informazioni risultano pienamente riportate agli atti (cfr. SEM-atti 70/2, 68/2, 65/2). La ricorrente 2, invece, è stata sottoposta a varie visite mediche, tra cui il 13 ottobre 2025, il 27 ottobre 2025, ed il 3 novembre 2025 (cfr. SEM-atti 66/4, 58/2), da cui sono stati dedotti dolori alla schiena cronici oltre che disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD; cfr. anche SEM-atti 69/2). La fattispecie medica è stata valutata meticolosamente da parte della SEM, la quale ha dedicato ben tre pagine della propria decisione alle problematiche fatte va- lere da tutti i ricorrenti (cfr. decisione contestata, pp. 6-8). Da tale esame l’autorità ha dedotto che tali fatti fossero sufficientemente acclarati ai fini di una decisione nell’ambito della procedura di Dublino. Benché a seguito della decisione emanata fossero stati eseguiti ulteriori esami medici, con- cernenti i ricorrenti 1 e 2 (cfr. act. 1, allegati 4, 5 e 6), non sono emerse

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problematiche di una tale gravità da ribaltare il giudizio dell’autorità infe- riore. Le allegazioni riportate dai ricorrenti, inoltre, riguardano l’esame ma- teriale del ricorso e verranno approfondite di seguito (cfr. consid. 3.5).

2.3 Infine, per quanto riguarda la presunta violazione al diritto di essere sentiti, va menzionato che i ricorrenti, hanno ottenuto la possibilità di espri- mersi appieno sui presunti maltrattamenti subiti in Croazia (cfr. SEM-atti 52/3, 53/3, 54/2, 55/2), non solo in fase di colloquio Dublino ma anche du- rante tutta la procedura innanzi la SEM. Infatti, essi risultavano rappresen- tati da un patrocinatore legale (cfr. SEM-atti 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1), per cui avevano la possibilità di inoltrare una memoria, se del caso provvi- sta di ulteriori mezzi di prova, presso l’autorità inferiore, la quale sarebbe stata tenuta a prenderla in considerazione sino al momento della decisione contestata (cfr. art. 32 par. 1 e par. 2 PA). Pertanto, i ricorrenti hanno otte- nuto una possibilità sufficiente di dimostrare l’esistenza dei presunti mal- trattamenti. Infine, non risulta chiaro, né sufficientemente dimostrato, in che modo l’autorità inferiore non abbia tenuto conto del benessere superiore del fanciullo, essendo che i ricorrenti verranno trattati come nucleo fami- liare (cfr. consid. 3.7).

2.4 Di conseguenza la SEM ha accertato in modo corretto e completo tutti i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, adempiendo in modo sufficiente al proprio obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA) così come al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art. 6 LAsi in combi- nato disposto con l’art. 29 PA). La richiesta di rinviare la causa all’autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti ed una nuova valutazione deve pertanto essere respinta.

3. 3.1 In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito con cui la SEM ha rifiutato di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), l'autorità di ricorso è limitata di principio a esaminare se l'autorità inferiore abbia giustamente deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti).

3.2 Nel loro gravame i ricorrenti intendono appellarsi ad una presunta vio- lazione del RD III mancando riscontri dattiloscopici pregressi in Croazia relativi ai ricorrenti 3, 4 e 5. Pertanto, la risposta croata alla richiesta di ripresa in carico e di riesame da parte della Svizzera risulterebbe fallace, non avendo i ricorrenti 3 e 4 mai inoltrato una domanda d’asilo in quel Paese.

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3.2.1 Giusta l’art. 20 par. 3 frase 1 RD III ai fini del regolamento, la situa- zione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla defini- zione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse del minore. Di principio, dunque, l’esame della domanda dei ricorrenti 1 e 2 va trattata indissolubilmente da quella dei loro figli, ovvero i ricorrenti 3, 4 e 5, nono- stante essi non abbiano depositato una richiesta d’asilo in Croazia. I ricor- renti non hanno dimostrato in nessun modo che tale principio risulti contra- rio ai loro interessi, per cui l’unità della famiglia va garantita anche nel caso presente (cfr. a titolo esemplare sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2024 E-6611/2023 consid. 4.2.1). Di conseguenza, l’autorità inferiore ha agito correttamente inoltrando una richiesta di ripresa in carico che includesse tutti i membri della famiglia nucleare presso le autorità croate (cfr. SEM-atti 37/5).

3.2.2 Benché la Croazia nella sua prima risposta avesse rifiutato l’accetta- zione dei ricorrenti 3 e 4 (cfr. SEM-atti 56/2, 57/2), essa è stata informata sul legame di parentela esistente tra i ricorrenti (cfr. SEM-atti 62/2), così come del fatto che i due figli si fossero ricongiunti con il resto della famiglia solamente in Italia. Informata di tali fatti, la Croazia ha approvato la richie- sta di ripresa in carico, confermando l’accettazione di tutti i ricorrenti (cfr. SEM-atti 67/2). Pertanto, non risultano informazioni erronee o lacunose che possano aver vanificato tale accettazione, per cui la Croazia risulta correttamente informata in luce all’obbligo di trasparenza ed informazione vigente (cfr. sentenza del Tribunale F-7549/2024 dell’11 marzo 2025 con- sid. 4.6, 4.7 segg.). Tale accettazione risulta pertanto valida ed il riferimento all’art. 20 par. 5 RD III non risulta problematico (cfr. sentenza del Tribunale F-5218/2025 del 18 luglio 2025 consid. 3). Benché il ricorrente 5 non sia esplicitamente menzionato nell’accettazione del riesame del 31 ottobre 2025 (cfr. SEM-atti 67/2), egli era stato preso debitamente in considera- zione nell’accettazione della ripresa in carico del 7 ottobre 2025 (cfr. SEM- atti 57/2). Nella loro risposta a seguito della richiesta di riesame, le autorità croate hanno esplicitamente menzionato di riesaminare unicamente la loro risposta negativa (“our negative reply”), pertanto limitata ai ricorrenti 3 e 4, senza dunque vanificare l’accettazione relativa al ricorrente 5 (cfr. SEM-atti 67/2, p. 1).

3.2.3 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell’asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l’art. 18 par. 1 lett. b

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RD III combinato disposto all’art. 20 par. 3 RD III. Avendo la Croazia accet- tato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribu- nale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10)

3.3 L’autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d’asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l’art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sen- tenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di di- ritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l’art. 17 par. 1 RD III. Inoltre, l’autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo in ottemperanza del suo margine d’apprezzamento garantito dall’art. 17 par. 1 RD III e l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l’autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti in base all’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell’art. 44 LAsi, ne ha disposto l’allon- tanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle moti- vazioni addotte dall’autorità inferiore.

3.4 Le allegazioni fatte valere da parte dei ricorrenti in fase di ricorso – così come anche in sede di colloquio Dublino – (cfr. act. 1, p. 5 segg.; SEM-atti 52/3, 53/3, 55/2) non permettono di dimostrare con mezzi di prova suffi- cienti che essi abbiano effettivamente subito delle violenze e/o maltratta- menti da parte di funzionari delle autorità croate. Inoltre, l’effettivo avveni- mento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il si- stema d’asilo croato sistematicamente carente giusta l’art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe ai ricorrenti di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i loro diritti (cfr. sentenza del Tribunale F- 6962/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si de- duce che i ricorrenti debbano ottenere accesso alla procedura d’asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto interna- zionale (vedi consid. 3.3). Di conseguenza i timori di un trattamento non conforme agli standards previsti dal diritto internazionale (act. 1, p. 9 segg.) risultano del tutto infondati.

3.5 In merito alla fattispecie clinica va rammentato che nessuno dei ricor- renti innanzi l’autorità inferiore aveva menzionato particolari patologie

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mediche di natura grave. Nello specifico, il ricorrente 1 menzionava addi- rittura di stare bene e di aver richiesto solamente un paio di occhiali nuovi (cfr. SEM-atti 52/3, p. 2), mentre la ricorrente 2 lamentava ansia e depres- sione oltre che uno stato di stress da parte del ricorrente 5 (cfr. SEM-atti 53/3, p. 2). Il ricorrente 3 dichiarava di stare bene, nonostante problemi alla vista (cfr. SEM-atti 54/2, p. 1), mentre il ricorrente 4 di non dormire bene a causa dello stress (cfr. SEM-atti 55/2, p. 1). Come precedentemente men- zionato (consid. 2.2), il ricorrente 1 riporta problemi alla vista (SEM-atti 65/2), così come traumi al piede destro (SEM-atti 68/2, 70/2), mentre la ricorrente 2 riporta dolori alla schiena (SEM-atti 58/2, 66/4) e problematiche di natura psicologica (SEM-atti 69/2).

3.6 Tali problematiche risultano parzialmente confermate anche dai referti prodotti successivamente alla decisione contestata (cfr. act. 1, allegati 4, 5 e 6). Esse, tuttavia, non presentano la dovuta intensità e/o entità necessa- rie per potere essere ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Da- nimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito, va fatto presente che la Croazia dispone di un’infrastrut- tura medica sufficiente ed è tenuta a garantire ai ricorrenti, qualora ne ab- biano bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conse- guenza le problematiche di natura psicologica e fisica riportate agli atti ri- sultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribu- nale F-6962/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4).

3.7 Infine, la SEM ha correttamente trattato i cinque ricorrenti come fami- glia nucleare ai sensi dell’art. 8 CEDU e applicandone la giurisprudenza corretta (DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; cfr. anche sen- tenza del Tribunale F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.3). Pertanto, nessuna delle richieste presentate dai ricorrenti minorenni e dai loro geni- tori verrà trattata separatamente, i quali verranno rinviati tutti in Croazia congiuntamente (cfr. SEM-atti 71/1). Non si deduce dunque, né è desumi- bile agli atti, in che modo la SEM abbia omesso di valutare il benessere superiore del fanciullo giusta la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CRC; RS 0.107) e l’art. 6 RD III. Le allegazioni riportate in tal proposito nella memoria di ricorso (cfr. act. 1, pp. 8-11) risultano

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pertanto speculative e stereotipate, mancando di un qualsivoglia mezzo di prova in loro supporto. Va inoltre ricordato che il regolamento Dublino III non conferisce ai richiedenti protezione il diritto di scegliere lo Stato in cui esaminare la loro domanda (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza de- cade la misura supercautelare del 26 novembre 2025. La domanda ten- dente all’effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto. Inoltre, la richiesta subalterna diretta ad ottenere garanzie vincolanti dalle autorità croate in merito all'alloggio e all'assistenza medica deve essere respinta (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 12).

5. 5.1 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

5.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– sono po- ste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per i motivi succitati, il Tribunale amministrativo federale pro- nuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di Fr. 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'autorità inferiore, così come all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Basil Cupa Matthew Pydar

Data di spedizione:

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