Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
F.873.2026 • BVGE CH F.873.2026 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

F.873.2026 — Dublin Regulation: Asylum Claim Transfer to Bulgaria Upheld

Geschäftsnummer F.873.2026 (CH_BVGE_001_F-873-2026_2026-03-03)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in
Rechtsordnung Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

The court upheld the decision to not enter into the merits of the asylum application and to transfer the applicant to Bulgaria under the Dublin Regulation. The court found that Bulgaria was competent to process the asylum claim, citing the applicant's Schengen visa issued by Bulgaria and Bulgaria's agreement to take her back. The court determined that Bulgaria does not have systemic deficiencies in its asylum system and that the applicant would not face human rights violations or inhumane treatment there, even considering her existing health conditions, which were deemed not severe enough to prevent transfer. Allegations of threats from an ex-employer and concerns about human trafficking or gender-based violence in Bulgaria were not substantiated.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 63 cpv. 1 e 5 PA; Art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] — Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the transfer. Art. 44 LAsi: Basis for ordering the transfer of the applicant to Bulgaria. Art. 63 cpv. 1 e 5 PA: Used to impose court costs on the applicant.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the transfer.

Art. 44 LAsi

Basis for ordering the transfer of the applicant to Bulgaria.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Used to impose court costs on the applicant.

Art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Used to determine the amount of court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — F.873.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-873/2026

Sentenza del 3 marzo 2026

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Aisha Luisoni.

Parti A._______, nata il (…), Turchia, patrocinata da Lea Hungerbühler, avvocata, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM 29 gennaio 2026. F-873/2026

Fatti:

A. L’interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 dicembre 2025. Un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS) ha evidenziato che le era stato rilasciato un visto Schengen di tipo C dalla Bulgaria (valido dal 20 giugno 2025 al 20 dicembre 2025).

B. Il 12 gennaio 2026, in presenza della sua rappresentante legale, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), nell’ambito del quale l’interessata si è espressa in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua do- manda d’asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese.

C. Il 13 gennaio 2026, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa bulgara la presa in carico dell’interes- sata sulla base dell’art. 12 par. 4 RD III.

D. In data 16 gennaio 2026, le autorità bulgare hanno risposto positivamente alla domanda di presa in carico dell’interessata, fondandosi sulla disposi- zione invocata dalla SEM.

E. Con decisione del 29 gennaio 2026, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo citata e ha ordinato l’allontana- mento della richiedente verso la Bulgaria, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e constatando l’assenza dell’ef- fetto sospensivo a un eventuale ricorso.

F. Con ricorso del 5 febbraio 2026, la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all’an- nullamento della decisione impugnata nonché all’ordine alla SEM di

Pagina 2 F-873/2026

entrare nel merito della domanda d’asilo. In via eventuale, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore per nuova valutazione. In via subeventuale, domanda che l’autorità inferiore sia istruita a ottenere dalle autorità competenti ga- ranzie individuali secondo cui, a partire dal momento dell’arrivo, sarebbero immediatamente garantiti un alloggio, il vitto nonché un’assistenza medica adeguata e regolare.

Sul piano procedurale, chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, nonché la designazione della patrocinatrice legale rubricata quale rappresentante legale d’ufficio. Chiede inoltre la concessione dell’effetto sospensivo e che le autorità cantonali siano istruite di conseguenza. Infine, chiede che l’ese- cuzione dell’allontanamento sia sospesa in via superprovvisionale.

G. Il 6 febbraio 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Bulgaria.

H. Con scritto del 25 febbraio 2026, la ricorrente ha svolto ulteriori osserva- zioni.

Diritto:

1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

1.2. La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell’art. 33a°cpv. 2 PA, la lingua della pre- sente procedura è l’italiano.

1.3. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

Pagina 3 F-873/2026

2. 2.1. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che, in considerazione del visto Schengen rilasciato – con validità fino al 20 dicembre 2025 – e dell’ac- cettazione della Bulgaria del 16 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 12 par. 4 RD III, la Bulgaria è competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-9943/2025 del 5 gennaio 2026 con- sid. 2.1; F-9203/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 2.3; F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Bulgaria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che difettano validi motivi per l’applicazione della clausola di so- vranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Con l’auto- rità inferiore, va ritenuto che la ricorrente, in caso di trasferimento nell’am- bito della procedura Dublino, non sarebbe esposta a serie violazioni dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinviata, in vio- lazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d’origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. L’autorità inferiore ha sufficientemente accertato lo stato di salute della ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. A tal riguardo, essa ha tenuto conto del fatto che la Bulgaria dispone di un sistema sanitario funzionante e che, dopo la presentazione di una domanda d’asilo, alla ricorrente sarebbe garantito l’accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici. Dagli atti non emergono elementi che con- sentano di ritenere che tale Stato le negherebbe i trattamenti di cui dovesse aver bisogno.

Di conseguenza, l’autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto fe- derale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della ricor- rente verso la Bulgaria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore.

2.2. 2.2.1. In sede di ricorso, la ricorrente fa valere essenzialmente di trovarsi in uno stato di salute critico. Afferma inoltre che il suo ex datore di lavoro sarebbe attivo nella criminalità organizzata e che ella sarebbe divenuta testimone di un crimine da lui commesso. Sussisterebbe altresì un possibile sospetto di tratta di esseri umani nonché un rischio di violenza di genere in Bulgaria.

Pagina 4 F-873/2026

2.2.2. A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sen- tenza di riferimento F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020, il Tribunale ha sta- tuito che, sebbene il sistema d’asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d’asilo sia le condizioni d’acco- glienza e di detenzione dei richiedenti l’asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bul- garia possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d’asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di ac- coglimento delle domande d’asilo di richiedenti l’asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bul- garia. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d’asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degra- danti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferi- mento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casi- stiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso speci- fico la persona interessata nel caso d’esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sen- tenza del TAF F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, con- sid. 6.6.7; e ex multis le sentenze del TAF F-7749/2024 dell’8 gen- naio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4).

2.2.3. Con riferimento allo stato di salute della ricorrente, va rilevato che la (…), la (…), nonché l’ipertensione arteriosa, risultano oggettivamente comprovate dagli atti. Per contro, non emerge dagli atti che la ricorrente si trovi in uno stato di salute critico, ed ella stessa ha peraltro dichiarato, nel corso del colloquio Dublino, di essere in buona salute. Sebbene siano ancora pendenti ulteriori accertamenti in ambito neurologico, cardiologico e presso specialisti in medicina del sonno, le diagnosi note da oltre vent’anni non raggiungono un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Bulgaria sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), né sono idonee a fondare una particolare vulnerabilità tale da rendere necessario l’ottenimento di garanzie individuali da parte delle autorità bulgare (cfr. sentenza di riferimento del TAF F- 7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 7.4.1; sulla valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). A tale valutazione non ostano nemmeno il rapporto medico del pronto soccorso

Pagina 5 F-873/2026

dell’Ospedale Regionale di Mendrisio del 5 febbraio 2026, secondo il quale la ricorrente si è presentata a causa di un episodio di agitazione nel contesto di (…) nota, nonché il referto medico dell’11 febbraio 2026, attestante una cefalea frequente. Parimenti, né il ricorso né gli ulteriori atti offrono motivo per rinviare la causa all’autorità inferiore per un approfondimento di un’eventuale vulnerabilità (cfr. sentenza del TAF F-7173/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.6).

2.2.4. Per quanto concerne la minaccia asseritamente proveniente dal suo ex datore di lavoro, occorre rilevare che né il rapporto di lavoro né una situazione di minaccia sono stati sostanziati o comprovati. Dall’esame degli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un possibile sospetto di tratta di esseri umani né indizi di violenza di genere in Bulgaria. Neppure le argomentazioni della ricorrente del 25 febbraio 2026 conducono a una diversa valutazione. Va inoltre ricordato che la Bulgaria è uno Stato di diritto, dotato di un sistema giudiziario funzionante nonché di autorità di polizia capaci e disposte a fornire protezione. Qualora la ricorrente dovesse ritenersi oggetto di comportamenti illeciti o di minacce da parte di terzi, spetterà a lei esigerne il rispetto presso le autorità bulgare competenti.

3. Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all’au- torità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la corrispondente conclusione eventuale volta al rinvio della causa è da respingere. Parimenti, non sussiste alcun motivo per ingiungere all’autorità inferiore di ottenere dalle autorità bulgare garan- zie individuali ai sensi della conclusione subeventuale, sicché anche que- sta è da respingere.

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

Pagina 6 F-873/2026

5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecu- zione del trasferimento pronunciata il 6 febbraio 2026 e la richiesta ten- dente alla concessione dell’effetto sospensivo risulta priva d’oggetto.

6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

6.2. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Pagina 7 F-873/2026

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Aisha Luisoni

Data di spedizione:

Pagina 8