F.909.2025 — Asylum Claim Rejection and Transfer to Poland Upheld
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe administrative court upheld the decision to not consider an asylum claim and to transfer the applicant to Poland under the Dublin Regulation. The applicant had previously claimed asylum in Poland, and Poland agreed to take him back. The court found no substantial evidence that returning the applicant to Poland would violate his fundamental rights or expose him to inhumane treatment, as Poland is presumed to meet its obligations under the Dublin Regulation and has systems in place to handle asylum claims and provide protection. Therefore, Poland remains the competent state for the asylum procedure.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertBasis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.
Cited as the legal basis for the appeal, allowing challenges for violation of federal law or incorrect/incomplete ascertainment of legally relevant facts.
Cited by the SEM and referenced by the court as the basis for Poland's agreement to take back the applicant.
Cited as the legal basis for the SEM's discretionary power ('clausola di sovranità') not to enter into the merits of the asylum application.
Cited as the legal basis for the SEM's discretionary power not to enter into the merits of the asylum application.
Basis for imposing court costs on the losing party.
Specifies the amount of court costs.
Volltext des Entscheids — F.909.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-909/2025
Sentenza del 19 febbraio 2025
Composizione Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica, con l’approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2025 / N (…). F-909/2025
Fatti:
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) gennaio 2025. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati eu- ropea “Eurodac”, il 23 gennaio 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d’asilo precedente in Polonia il (…).
A.b Fondandosi su quanto precede, la SEM, in data 23 gennaio 2025, ha presentato una domanda di ripresa in carico dell’interessato alle compe- tenti autorità polacche, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 28 gennaio 2025, la Polonia ha risposto positivamente alla predetta richiesta di ripresa in ca- rico, in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. c RD III.
A.c Il (…) gennaio 2025 il richiedente è stato sentito nell’ambito del collo- quio Dublino riguardo in particolare ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Polonia così come in merito al suo stato di salute.
B. Con decisione del 4 febbraio 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-20/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia.
C. Il 12 febbraio 2025, il richiedente ha impugnato con ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la succitata deci- sione, concludendo, a titolo procedurale, d’un canto alla sospensione dell’esecuzione del suo allontanamento in via supercautelare ed alla con- cessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto all’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito ha postulato l’annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM af- finché effettui un esame nazionale della sua domanda d’asilo ed applichi la clausola di sovranità.
Pagina 2 F-909/2025
D. Il 13 febbraio 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercaute- lare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento dell’ insorgente.
Diritto:
1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 3.1 e rif. cit.).
2.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ri- nuncia allo scambio di scritti.
3. 3.1 Innanzitutto, nel suo ricorso, l’insorgente solleva un accertamento ine- satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), ed implicitamente anche una violazione del principio inquisi- torio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Ciò in quanto l’autorità inferiore non avrebbe indagato preventivamente i rischi per il ricorrente di subire dei trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, legati ad un trasferimento in Polonia, e dovuti ai reiterati pushback verso la C._______ come pure alle violenze fisiche e psicologiche da lui subite nel predetto Stato in passato per mano della po- lizia polacca e delle condizioni del sistema d’accoglienza precarie nelle
Pagina 3 F-909/2025
quali egli si sarebbe ritrovato. La SEM non avrebbe quindi chiarito come le autorità polacche sarebbero concretamente in grado di garantirgli prote- zione. Altresì, la decisione impugnata, non sarebbe stata motivata suffi- cientemente (per l’obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1), per addivenire ad una valutazione sotto il profilo dell’applicazione della clausola discrezio- nale di cui all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Ciò in quanto l’argo- mentazione esposta, avrebbe dovuto inglobare una disamina delle condi- zioni esistenti al confine tra la Polonia e la C._______ e del sistema d’ac- coglienza polacco, che non sarebbe invece contenuta nel provvedimento sindacato.
3.2 Prima di tutto, si rileva, come gli elementi utilizzati dall’autorità inferiore, onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell’art. 3 par. 2 RD III (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione avver- sata), s’iscrivano palesemente nella giurisprudenza costante resa in mate- ria dallo scrivente Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-605/2025 del 6 febbraio 2025 consid. 6 con ulteriori rif. cit.; F-490/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 4.1; F-5921/2024 del 17 gennaio 2025 con- sid. 9.2). Pertanto la SEM, da questo profilo, non ha violato né il suo ob- bligo inquisitorio, né il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedi- mento impugnato. In realtà, con le sue argomentazioni ricorsuali, l’insor- gente intende contestare l’apprezzamento effettuato dall’autorità inferiore, che però riguarda il merito della questione e non la forma, e che verrà quindi esaminato dappresso. La medesima conclusione vale mutatis mu- tandis pure per quanto attiene agli elementi ed alla valutazione esposti nella decisione sindacata sotto il profilo della clausola di sovranità, in quanto si evince dalla lettura della stessa come la SEM abbia tenuto ade- guatamente e sufficientemente conto sia delle allegazioni di maltrattamenti che il ricorrente ha addotto nel corso del colloquio Dublino di aver subito in Polonia per mano di agenti di polizia, sia delle condizioni d’alloggio da lui descritte – in particolare anche rispetto all’assenza di assistenza medica da lui allegata – (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Non si rav- vede quindi, neppure sotto tale aspetto, una violazione dell’obbligo inquisi- torio da parte della SEM. Peraltro, l’argomentazione enucleata nella deci- sione avversata circa il sistema d’accoglienza e di procedura vigente in Polonia, è sufficiente per intendere il ragionamento dell’autorità inferiore all’origine del provvedimento contestato e, come dimostrato dall’articolato allegato ricorsuale, per impugnare quest’ultimo in piena conoscenza di
Pagina 4 F-909/2025
causa. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impu- gnato, devono quindi essere integralmente respinte.
4. 4.1 Proseguendo nell’analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c RD III).
4.2 Nel caso di specie, risulta che il ricorrente aveva depositato una do- manda d’asilo in Polonia il (…) (cfr. n. 8/1). Su tale presupposto, che è stato pure confermato dall’interessato nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), la SEM ha presentato all’autorità polacca preposta una richiesta di ripresa in carico (cfr. n. 10/5), la quale è stata espressamente accettata da quest’ultima autorità fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. n. 15/1). Di conseguenza, la competenza della Polonia per il prosegui- mento della procedura d’asilo e d’allontanamento del ricorrente è di princi- pio data.
5. 5.1 Al contrario poi di quanto evidenziato dal ricorrente nelle sue conside- razioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di orga- nizzazioni non governative ed europee, nonché di articoli giornalistici (cfr. ricorso, p.to II, pag. 3 seg.), non vi sono dei fondati motivi di ritenere che sussistano in Polonia delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Invero, come ritenuto da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l’inizio della guerra in D._______ che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si
Pagina 5 F-909/2025
può concludere che tale Paese non rispetti le sue obbligazioni contrattuali quale Stato membro del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1, F-6982/2024 del 13 novembre 2024, F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 5.1). Per quanto riguarda i pre- sunti maltrattamenti e pushback verso la C._______ da parte di agenti di polizia polacchi, addotti nel colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), per nulla circo- stanziati e provati, seppure si ritenessero verosimili e in tal senso d’indub- bia gravità, va rilevato che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia ai sensi del RD III – che avverrebbe probabilmente in aereo e dunque non al confine – rischierebbe di esporre l’insorgente ad una situazione simile a quella da lui descritta, e che sarebbe avvenuta in particolare alla frontiera, in occasione dei suoi ingressi (illegali) sul suolo polacco. Per gli stessi motivi, tali allegazioni non sono quindi nep- pure decisive dal profilo della conformità del trasferimento del ricorrente in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura; cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6044/2024 del 2 ottobre 2024). Inoltre, come motivato a ra- gione anche nella decisione sindacata, incomberà al ricorrente di denun- ciare l’eventuale agito illecito di agenti polacchi, passato o futuro, presso le preposte autorità di polizia – ed eventualmente di agire anche per le vie giudiziarie – polacche, che risultano essere presenti nello Stato in que- stione, e che sono di principio disposte ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti commessi da terze persone (cfr. sen- tenza del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1), nel caso di bisogno anche con l’aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti. Peraltro, come esposto correttamente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, neppure con le motivazioni addotte nel suo gravame, non sia stato in grado di dimostrare che lo Stato di destinazione non sia inten- zionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione e ciò in violazione in particolare del princi- pio del divieto di respingimento e, dunque, che verrebbe meno nell’osse- quio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un suo trasferimento nello stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del so- stentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in viola- zione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). In tal senso, le sue allegazioni di non aver ricevuto cibo a sufficienza, del sapone o dei
Pagina 6 F-909/2025
vestiti nuovi o ancora l’assistenza medica di cui egli avrebbe necessitato nel corso del suo soggiorno presso un centro d’accoglienza per richiedenti l’asilo in Polonia (cfr. n. 17/2), reiterate anche nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 8), anche se fossero ritenute verosimili, non sono riuscite nell’intento di dimostrare che le condizioni d’esistenza asserite abbiano rivestito o ri- vestirebbero in futuro un grado di gravità e disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. A tal proposito, v’è inoltre luogo di rimarcare come appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie legali dinanzi alle autorità dello Stato in questione, ciò che non appare che egli abbia mai intrapreso, anche rivolgendosi ad un’orga- nizzazione caritativa presente su suolo polacco in caso di necessità, come già da egli del resto fatto in passato per la registrazione della propria do- manda d’asilo (cfr. n. 17/2). Si rimarca inoltre che, la valutazione di un tri- bunale (…) in merito alla situazione alloggiativa dei richiedenti l’asilo in Po- lonia a cui si fa riferimento nel ricorso (cfr. pag. 5), non leghi in alcun modo questo Tribunale. Per il resto, dagli atti non risulta che egli soffra di problemi medici che potrebbero essere ostativi al suo trasferimento in Polonia, avendo egli per di più allegato di stare bene di salute (cfr. n. 17/2). Ad ogni modo, se egli necessitasse di cure mediche, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della ci- tata direttiva), e dispone di strutture mediche adeguate al fine di curare ogni affezione fisica e psichica (cfr. sentenza del Tribunale F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 6.4).
5.2 In altre parole, da quanto precede, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo tra- sferimento in Polonia.
5.3 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano indicatori per conclu- dere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo po- tere d’apprezzamento di cui dispone nell’ambito degli art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”) e art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), per non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v’è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Polonia quanto all’acco- glienza del ricorrente, come da lui sollevato genericamente ed implicita- mente nel ricorso (cfr. pag. 3).
Pagina 7 F-909/2025
5.4 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Polonia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
6. Sulla scorta di quanto precede, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di ap- prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi es- sere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insor- gente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese proces- suali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 13 febbraio 2025 dal Tribunale, sono revocate.
8. 8.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
8.2 Pertanto, e visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 8 F-909/2025
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Regula Schenker Senn Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Pagina 9