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F.9079.2025 • BVGE CH F.9079.2025 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

F.9079.2025 — Asylum Applicant Transfer to Slovenia Upheld Under Dublin Regulation

Geschäftsnummer F.9079.2025 (CH_BVGE_001_F-9079-2025_2025-12-02)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in
Rechtsordnung Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

The court upheld a decision to not consider an asylum application and to transfer the applicant to Slovenia, as Slovenia had accepted responsibility under the Dublin Regulation. The court found that Slovenia had correctly agreed to retake responsibility and that there were no systemic deficiencies or valid reasons, such as health concerns or concrete risks, to prevent the transfer. The applicant's new arguments raised in the appeal regarding the involuntary fingerprinting and alleged risks in Slovenia were unsubstantiated and did not alter the established jurisdiction.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 44 LAsi; art. 106 LAsi; art. 63 cpv. 1 e 5 PA — art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application. art. 44 LAsi: This provision is cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant to Slovenia. art. 106 LAsi: This provision is cited as the basis for rejecting the appeal as not being refutable.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

art. 44 LAsi

This provision is cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant to Slovenia.

art. 106 LAsi

This provision is cited as the basis for rejecting the appeal as not being refutable.

art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions are cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant.

art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

These provisions are cited as the legal basis for determining the amount of court costs.

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Volltext des Entscheids — F.9079.2025

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-9079/2025

Sentenza del 2 dicembre 2025

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Aisha Luisoni.

Parti A._______, nato il (…), Marocco, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (…). F-9079/2025

Fatti:

A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 2 novembre 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è ri- sultato che aveva depositato una domanda d’asilo pregressa in Slovenia il 19 agosto 2025.

B. Il 4 novembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa slovena la ripresa in carico dell’inte- ressato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III).

C. Il 5 novembre 2025, in presenza della sua rappresentante legale, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 RD III, nell’ambito del quale l’interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Slovenia per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel me- rito della sua domanda d’asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese.

D. In data 7 novembre 2025, le autorità slovene hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell’interessato, fondandosi sulla disposi- zione invocata dalla SEM.

E. Con decisione del 17 novembre 2025, notificata il 19 novembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo citata e ha ordinato l’allontanamento del richiedente verso la Slovenia, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e constatando l’assenza dell’ef- fetto sospensivo a un eventuale ricorso.

F. Lo stesso giorno, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la ces- sazione del mandato.

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G. Con ricorso del 25 novembre 2025, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, se- condo il senso, all’annullamento della decisione impugnata e al suo rie- same, considerando le circostanze da lui invocate.

H. Il 26 novembre 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Slovenia.

Diritto:

1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

1.2. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. 2.1. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Slovenia ha accet- tato la riammissione del ricorrente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all’invalsa giuri- sprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1456/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 con- sid. 8.3; F-5379/2025 del 25 luglio 2025 consid. 5.2), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Slovenia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerato lo stato di salute docu- mentato del ricorrente (stato generale buono, salvo una contusione/lussa- zione del pollice), non sussistono validi motivi per l’applicazione della clau- sola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Essa ha sufficientemente accertato lo stato di salute del ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. Di

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conseguenza, l’autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore.

2.2. Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente faccia valere, in maniera generica e per la prima volta in sede ricorsuale, che il rilievo delle sue impronte digitali in Slovenia non sarebbe avvenuto volontariamente e che la sua registrazione in detto Stato sarebbe pertanto invalida. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza della Slovenia, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

Nel colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non avere problemi con la Slovenia. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, relative al presunto trauma da lui asseritamente subito e alle sue affermazioni, riguardanti rischi per la sua sicurezza in caso di trasferimento verso la Slovenia – formulate in maniera generica e fatte valere per la prima volta in questa sede – non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Il ricorrente, infatti, non ha circostanziato per quali motivi egli correrebbe un rischio concreto di violenze, maltrattamenti o trattamenti degradanti in tale Stato. Neppure dagli atti emergono elementi concreti atti a far ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento verso la Slovenia, sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinviato, in violazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d’origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. Le censure sollevate con il ricorso risultano insufficientemente sostanziate e non comprovate.

3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

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4. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecu- zione del trasferimento pronunciata il 26 novembre 2025.

5. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Aisha Luisoni

Data di spedizione:

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