Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats, ruling intimidation need not be concrete.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared Silvio Omerovic's appeal against his conviction for threats inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding threatening conduct, but the court held that the essential element of the crime is the potential limitation of psychological freedom through the prospect of unjust harm, without requiring actual intimidation. Consequently, the court affirmed the original judgment and ordered the appellant to pay court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 634 c.p.; The crime of threats is consummated by the mere prospect of unjust harm limiting psychological freedom, rendering concrete intimidation unnecessary and the indeterminacy of the threatened harm irrelevant if deducible from the context.

Schlagwörter

KI-generiert
crime of threats psychological intimidation prospect of harm criminal liability appeal inadmissibility strafrechtliche Drohung Einschüchterungsklage Gewalt und Drohung gegen Behörden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 634 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013
Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv.
Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014
257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il Giudice ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M