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Ordinanza — n. 25645/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise exclusion of punishability grounds in second instance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25645/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment's refusal to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing for retroactive application of legislative amendments. The court rejected this, noting the appellant failed to raise these specific grounds during the appeal phase and that the second-instance court had already ruled on the matter with solid reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis c.p.; Art. 609, comma 2, c.p.p.: The exclusion of punishability under Art. 131-bis c.p. is not deducible for the first time in the cassation appeal if not raised in the second instance, even if legislative amendments allow the court to raise it ex officio.

Schlagwörter

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exclusion of punishability retroactive application cassation inadmissibility second instance omission Art. 131-bis Penal Code steuerrechtliche Fristwahrung Steueraufschub teilweises Obsiegen des Steuerpflichtigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000
pen., anche in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000.
Art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Premesso che con sentenza del 17/6/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/2/2023 dal Tribunale di Trani, con la quale Giacinto Apruzzese era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in ordine all'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano
pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv.
Sez. 4, n. 32525 del 2025
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Volltext

NTO nato a ANDRIA il 20/08/1969 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 17/6/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/2/2023 dal Tribunale di Trani, con la quale Giacinto Apruzzese era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000. 2.1. Letta la memoria depositata il 20/4/2026.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata negata in ragione del numero delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione, come riportato nel capo di imputazione, e dell'importo complessivamente evaso, per imposte dirette e indirette, ancora analiticamente indicato in rubrica. 4.1. Evidenziato, in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, che il ricorso non attesta di aver fornito indicazioni al riguardo alla Corte di appello, ad esempio con motivi aggiunti o con memoria, cosicché non è dato sapere se l'applicazione della norma sia stata effettivamente richiesta in sede di giudizio di secondo grado (il verbale di udienza del 17/6/2025 nulla indica sul punto).

Analogamente, il dedotto pagamento integrale del debito, con versamento dell'ultima rata che sarebbe avvenuto il 27/9/2023, non risulta prospettato alla Corte di appello, né certamente può essere valutato in questa sede, perché argomento proprio del solo giudizio di cognizione. 4.2. Considerato che non può essere valorizzato, in senso contrario, il precedente di questa Corte n. 32525 del 2025, citato nella memoria, in forza del quale le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01).

Al riguardo,basti qui evidenziare che la sentenza di appello è stata emessa successivamente alla novella in esame, cosicché il gravame avrebbe dovuto indicare tutti gli elementi a sostegno della domanda di cui all'art. 131-bis cod. pen.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità, peraltro, comporta l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata nelle more di questo giudizio, successivamente alla pronuncia di appello. P.Q.M