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Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and merit criticism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandra Bonanno inadmissible. The defense argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and challenged the sanction increase, but failed to provide concrete legal grounds. The court rejected these arguments as lacking specificity and constituted a mere criticism of the appellate court's merit.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not specify the legal violation and merely criticize the factual or legal assessment of the lower court without concrete indications.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility Article 129 criminal procedure lack of concrete grounds criticism of merit sanction increase review Strafschärfung Bildung einer Gesamtstrafe Strafmassüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Volltext

DRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BONANNO Alessandra - imputata del reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti per la percezione del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..

IN C En.zione v ' •-• 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa Kati ?lente