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Ordinanza — n. 25611/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late introduction of economic crisis as mitigating circumstance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25611/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on Italy's economic crisis since 2011 and her own misconduct, while the lower court rejected these due to lack of positive evidence and statutory requirements. The court ruled that the economic crisis argument was introduced too late in the proceedings and thus could not be considered at this stage.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.; Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.: The court must reject an appeal as inadmissible when the appellant introduces new grounds for mitigation after the lower court's judgment, as such arguments are not admissible in cassation.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances economic crisis defense late introduction of facts cassation procedure rules finanzielle Notlage Strafmilderungsgründe Wirtschaftsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.
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Volltext

nato a PALAGONIA il 17/12/1963 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 10/6/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 19/1/2021 dal locale Tribunale, con la quale Sarina Cannata era stata giudicata colpevole del delitto continuato di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invero giustificate dalla grave depressione economica che avrebbe colpito in particolare l'Italia, dal 2011, oltre che dall'incensuratezza della Cannata; nessun rilievo, per contro, potrebbe avere il comportamento processuale tenuto, perché espressione del diritto di difesa.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di qualunque elemento positivamente valutabile; l'atto di gravame, peraltro, non individuava alcun effettivo argomento a favore, richiamando esclusivamente l'incensuratezza della ricorrente, insufficiente per espressa previsione normativa (art. 62 -bis, comma 3, cod. pen.), e l'assenza di "alcuna volontà appropriativa, se si ritiene provata la penale responsabilità", evidentemente priva di rilievo, risultando accertate le condotte di reato. Quanto, invece, alla crisi economica internazionale, la Corte evidenzia trattarsi di un argomento introdotto con il ricorso in esame, dunque inammissibile in questa sede.

5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mlemente