Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25610/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's evidence evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25610/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's complaints regarding the lower court's evidence assessment. The appellant argued for a different interpretation of the betting evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code, claiming a misreading of the facts. The court ruled that the appellate court's reasoning was not manifestly illogical and properly weighed the defendant's brother's account and the nature of the betting establishment.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Cassation appeals are inadmissible if they merely criticize the persuasiveness of the lower court's reasoning without demonstrating manifest illogicality or contradiction.

Schlagwörter

KI-generiert
cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard evidence evaluation review Article 131-bis Penal Code betting crime prosecution Entwendung qualifizierter Diebstahl geringfügiger Diebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 366 c.p.p.
Art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 409 del 2001
Rilevato che IANNI' Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: IANNI VINCENZO nato a ROMA il 05/01/1983 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che IANNI' Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 409 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 20/11/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi; rilevato che il ricorso lamenta travisamento della prova con riferimento alle risultanze acquisite e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia diffusamente e tutt'altro che illogicamente affrontato sia la questione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria (valorizzando l'accertata effettuazione di una scommessa del valore di 2 Euro da parte di GUERRISI Domenico, cliente del circolo gestito dall'odierno ricorrente, il quale aveva messo a disposizione del GUERRISI un "conto gioco" intestato al fratello IANNI' Domenico), sia la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato in particolare, a tale ultimo riguardo, che la Corte d'Appello ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità (nonostante la modestia della scommessa direttamente accertata) valorizzando non solo e non tanto il precedente specificoa carico del ricorrente, quanto soprattutto le risultanze dichiarative (avendo il GUERRISI precisato che presso il circolo era possibile "giocare le schedine" senza alcuna previa registrazione, nel senso che "qualunque persona può entrare e gioca"), unitamente a considerazioni di ordine logico (relative sia alla messa a disposizione di un conto gioco intestato al fratello del ricorrente, "pronto all'uso", chiaramente indicativa di una pregressa organizzazione funzionale alla raccolta di scommesse; sia alla inverosimiglianza dell'ipotesi di una immediata possibilità di effettuare la scommessa, da parte di un cliente, se il circolo fosse stato realmente estraneo ad un'attività di raccolta); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M