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Ordinanza — n. 25609/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of relevance to the retrial judgment.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25609/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a retrial judgment that applied a mitigating circumstance, arguing for prescription and proportionality issues. The court ruled these grounds irrelevant because the criminal liability had already been irrevocably established in a prior rescinded decision.

Legislator-Regeste

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Art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 8 I. n. 203/1991: Appeals against retrial judgments are inadmissible when the substantive criminal liability was already irrevocably determined in a prior final decision, rendering subsequent arguments on prescription or sentencing manifestly irrelevant to the current proceedings.

Schlagwörter

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inadmissible appeal retrial judgment irrevocable liability manifest lack of relevance criminal procedure Entschädigung für Justizirrtümer uneinbringliche Geldstrafe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che GIUSTINO Rocco - imputato del reato continuato ed aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art.
Art. 8 I. n. 203 del 1991
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art. 8 I.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018
il § 1 della motivazione di Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018, dep.
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Volltext

posto da: ROCCO GIUSTINO nato a VILLARICCA il 07/07/1981 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIUSTINO Rocco - imputato del reato continuato ed aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 con giudizio di prevalenza; rilevato in particolare che il ricorrente censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (atteso il giudizio di prevalenza dell'attenuante applicata), deducendo altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comma 7 dell'art. 74, alla difetto di proporzionalità della pena applicata, alla mancata concessione della diminuente speciale per il narcotraffico; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, essendo la penale responsabilità del GIUSTINO stata irrevocabilmente accertata, come esplicitamente chiarito dalla sentenza rescindente (cfr. il § 1 della motivazione di Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018, dep. 2019); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle residue censure, palesemente estranee al giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso; ritenuto pertanto che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P P.Q.M