Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific argumentation against denial of mitigating circumstances.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Domenico Vispo inadmissible. The defense argued for a violation of law regarding the non-application of Article 131-bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first complaint was merely repetitive and unfounded, while the second lacked a specific comparison with the appellate court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are generic and fail to provide an effective comparison with the reasoning of the lower court.
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KI-generiertVolltext
nato a BARI il 06/12/1975 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che VISPO Domenico - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale sottolineato la gravità del fatto e il carattere non episodico della violazione in termini qui non censurabili (risultando privo di consistenza, ai fini che qui rilevano, l'assunto difensivo secondo cui i familiari del VISPO avrebbero avuto diritto al beneficio); ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile perché generica, difettando del tutto un effettivo confronto con la motivazione posta a sostegno del diniego delle attenuanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M