Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25235/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal claiming only direct victims can file fraud complaints.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25235/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Rocca inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Rocca argued that only those who suffered actual financial depletion could file a complaint for fraud, excluding those who merely suffered the deception. The court rejected this, citing established precedent that requires only a causal link between the deception, profit, and damage, regardless of whether the deceived party is the direct victim of the loss.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 640 c.p.; The complaint for fraud may be filed by any person deceived, not solely by the one who suffered the financial loss, provided a causal link exists between the deception, the profit, and the damage.

Schlagwörter

KI-generiert
fraud complaint filing deception victim status causal link requirement financial depletion necessity criminal procedure admissibility arglistige Vermögensschädigung Betrugsvorwurf Kausalabgabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 640 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

e d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gianluca Rocca,ritenuto che l’unico motivo d’impugnazione -con il quale il ricorrente sostieneche nel delitto di truffa la querela può essere presentata soltanto da chi abbiasubito il depauperamento e non anche da chi abbia subito il raggiro- èmanifestamente infondato, trattandosi di prospettazione giuridica che contrastacon l’assolutamente consolidato orientamento di legittimità che ha spiegatoche«ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità frala persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché,anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nessodi causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno» (Sez. 2, n. 45599 del30/10/2024, Rv. 287155 – 01;

Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv. 288647 –03). Va rimarcato che il principio ha portata generale e non limitata all’ipotesi incui il raggirato non sia il proprietario del bene fraudolentemente sottratto, percome si evince dalla lettura delle sentenze ora citate, che si oppongono alcontrario assunto difensivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI