Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for appeal against settlement.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judgment inadmissible because the grounds raised did not align with the specific exceptions permitted by law. The appellants challenged the lack of penalty evaluation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the law restricts appeals against settlement to issues regarding the defendant's will, lack of correlation with the judgment, legal qualification errors, or illegal penalties. Since the complaint concerned a procedural omission rather than these statutory exceptions, the court rejected the appeal and ordered the appellants to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against settlement judgments are admissible only for specific statutory grounds; complaints regarding the non-evaluation of penalties under Art. 129 cod. proc. pen. do not qualify as admissible grounds.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
BATTIPAGLIA il 28/06/2000 ;avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diSalerno;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello.Tramontano Maria e Tramontano Vito Eduardo hanno proposto ricorso perCassazione avverso la sentenza del tribunale di Salerno emessa ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen.Si deduce la violazione dell'art. 447 comma due bis cod. proc. pen. indicando inrubrica la sussistenza di pena illegale ma in concreto lamentando la mancatavalutazione ex 129 cod. proc. pen. Quindi il ricorso è inammissibile posto che aisensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla leggen. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.
Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI