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Ordinanza — n. 25179/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding statutory mitigation and sentencing violations.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25179/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of Article 131 bis of the Criminal Code and generic mitigating circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed congruous. The court rejected the appeal because the appellant's arguments were generic and failed to specify concrete elements supporting a reversal of the negative decision.

Legislator-Regeste

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Art. 131 bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for violation of law are not specifically substantiated with concrete elements that demonstrate a clear error in the application of statutory provisions or sentencing principles.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic grounds violation Article 131 bis criminal code generic mitigating circumstances procedural costs and fine

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131 bis c.p.
Art. 600 c.p.p.

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Volltext

/2025 della Corte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Vingiani Anna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteappello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna della tribunale diCassino in materia di stupefacenti, del 31 ottobre 2024.Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione dell'articolo 131 bis codice penale, pur sussistendo invece unarisposta adeguata dei giudici per la considerevole sostanza rinvenuta, le modalitàdel fatto, sintomatiche di spregiudicatezza, la personalità della medesima allaluce del rilevante numero di precedenti penali.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione delle attenuanti generiche.La motivazione è invece congrua: si fonda sull'assenza di elementi positivi dopoaver giustificato la pena per la gravità del fatto, la personalità dell’imputata, allaluce dei precedenti a carico.

Di converso, nel motivo si sviluppa una censuragenerica che rimanda in via generale alla disciplina che presiede alla valutazionedelle attenuanti predette, senza specificare gli elementi che avrebbero potutosostenere un superamento della decisione negativa qui contestata.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI