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Ordinanza — n. 25163/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on tax evasion conviction due to procedural inadmissibility regarding prescription terms.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25163/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the calculation of prescription periods and the duration of trial suspensions. The appellant claimed the statute of limitations expired before the notice of deposit and that suspensions exceeded statutory limits, but the court noted that prescription terms are calculated up to the publication of the judgment, not the notice of deposit. Furthermore, the court found the suspension duration correct as it stemmed from a consensual request rather than an impediment, thus upholding the lower court's conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 159 comma 3 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations runs until the publication of the judgment, not the notice of deposit; suspensions for consensual adjournments do not exceed statutory limits if no impediment exists.

Schlagwörter

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statute of limitations prescription period tax evasion conviction procedural inadmissibility trial suspension duration consensual adjournment Corte di Cassazione

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 159 comma 3 c.p.
Art. 160 c.p.

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Volltext

orte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Giagnuolo Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli, che confermava la sentenza del tribunale di Avellino del 7 luglio 2020, dicondanna dello stesso per il reato ex articolo 5 del Dlgs. n. 74 del 2000, perchénon presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed Iva al fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.Si lamenta innanzitutto l'omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione siccome maturata il 10 settembre 2023, ovvero prima della notificaall’l'imputato dell'avviso di deposito della motivazione.

Inoltre, si lamental'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata delrinvio senza rispettare il termine dell'articolo 159 comma 3 del codice penale. Lasospensione avrebbe dovuto avere durata di soli 120 giorni e non 341, a frontedi rinvii disposti in accoglimento della concorde richiesta delle parti di differire ladiscussione del processo. Si ribadisce che comunque il reato sarebbeÈ sufficiente qui osservare che il termine prescrizionale rispetto al momento dicelebrazione del giudizio di riferimento va considerato fino al momento dellapubblicazione della sentenza e non fino al momento di avviso di deposito dellastessa.

Inoltre, corretto appare il calcolo della intera durata del rinvio, atteso chenon ricorre un caso di rinvio per impedimento bensì di richiesta dello stesso daparte del difensore ancorché concordata con la controparte pubblica.La inammissibilità del ricorso impone anche la esclusione della instaurazione diun attuale nuovo rapporto processuale che, come noto, preclude la possibilità inquesta sede di valutare i termini di prescrizione astrattamente nel frattempomaturati, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI