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Ordinanza — n. 25137/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation and procedural violations in criminal case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25137/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of evidence misrepresentation and procedural violations. The appellant argued that the lower court improperly re-evaluated surveillance footage and ignored defense arguments regarding the theft and fraud charges. The court ruled that appellate courts cannot re-read factual elements and that the lower court's reasoning was logically sound and free from manifest illogicality.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: In criminal appeals, violations of procedural articles regarding evidence or continuity are inadmissible unless they constitute a manifest illogicality of the judgment's reasoning.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility evidence misrepresentation procedural violation manifest illogicality appellate review limits subjektive Nachfluchtgründe periodische Haftprüfung Zwangsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
proc .pen., né ai sensi dell'art. 606, comma1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
proc .pen., né ai sensi dell'art. 606, comma1, lett.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
artt. 624 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.
Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini
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Volltext

della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Alessio Giuseppe Lauria;considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui sicontesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. (il primo) e 493-ter cod.pen. (il secondo),oltre che meramente reiterativi di profili di censuraadeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, tendono ad ottenereuna inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non siconfrontano con gli argomenti offerti dalla Corte di merito, che, con motivazioneesente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento inordine alla sussistenza della responsabilità dell’odierno ricorrente per entrambi ireati a lui ascritti (sul punto, si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, contrariamente a quanto dedotto, conmotivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratturelogiche ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello halogicamente fondato l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, conriferimento al reato di cui al capo b), sulle risultanze delle immagini acquisite daisistemi di videosorveglianza, dalle quali egli risulta essere l’autore del prelievo didenaro e, per conseguenza, anche in relazione al reato di cui al capo a),valorizzando la contiguità temporale tra i fatti, nonché la circostanza che ilmedesimo, in qualità di coinquilino della persona offesa, avesse avuto concretaoccasione e possibilità di impossessarsi della carta;ribadito che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degliindizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensidell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc .pen., né ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limitiindicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02);precisato che le censure in esame, ancorché sostanzialmente denunciiantiil vizio di travisamento della prova, vanno più correttamente collocate nellanozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -insostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale propostadalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa aquella ritenuta dalla corte di appello.

Il travisamento della prova, invero, «ricorrenei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suoconvincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non sitratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finidella decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr.Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale strutturacritica non si rinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre unarivisitazione del quadro probatorio, che si assume erroneamente valutato daigiudici;considerato che «la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là diogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la suaviolazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione dellasentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. che, nel caso inesame, non si ravvisa;considerato che le doglianze relative all’istituto della continuazione sonoinammissibili perché risultano sollevate per la prima volta con il ricorso percassazione, visto che di esse non si fa cenno nel riepilogo dei motivi di appelloesposti nella sentenza impugnata, che il ricorrente aveva l’onere d’impugnareove incompleti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI